Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48362 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48362 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con il quale si censura la mancanza di prova della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, con particolare riguardo all’attendibili dichiarazioni rese dai coimputati, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalut delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di val diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudiz avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti log e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 5);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimi secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudi merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pag 6 e 7);
osservato che l’ultimo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell continuazione cd. esterna, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammiss dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianz difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenz impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.