Inammissibilità del ricorso e limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio penale. Spesso, il desiderio di ribaltare una condanna spinge a contestare il merito della decisione, ma la Suprema Corte ha confini d’azione molto rigidi che non possono essere valicati.
Il caso oggetto di esame
Due soggetti hanno proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando principalmente un vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero fornito risposte adeguate alle doglianze espresse, rendendo la motivazione illogica e carente nel confermare la responsabilità penale degli imputati.
La natura delle contestazioni difensive
I ricorrenti hanno basato la loro strategia sulla critica alla valutazione di alcuni elementi probatori fondamentali, quali le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni testimoniali. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato come tali critiche non fossero rivolte a errori di diritto, bensì alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Inammissibilità del ricorso per riesame del merito
Il principio cardine ribadito in questa ordinanza è che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando un ricorrente sollecita una “diversa e a sé favorevole lettura” delle prove, sta chiedendo alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta rende inevitabile l’inammissibilità del ricorso.
La Corte territoriale aveva già fornito risposte puntuali e coerenti, richiamando specifici passaggi delle intercettazioni e delle testimonianze. Una volta accertata la presenza di una motivazione logica e completa, la Cassazione non ha il potere di sovrapporre la propria interpretazione a quella del giudice precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già esaminato con rigore le prove raccolte, fornendo una spiegazione razionale della colpevolezza. Il tentativo dei ricorrenti di riproporre una versione alternativa dei fatti è stato giudicato inammissibile poiché esula dai compiti della Corte di Cassazione, la quale deve limitarsi a verificare la correttezza formale e logica del ragionamento giuridico, senza entrare nel merito della verità storica del reato.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando integralmente la sentenza impugnata. Oltre al rigetto delle istanze, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su reali vizi di legittimità, scoraggiando l’uso improprio del terzo grado di giudizio come mero tentativo di revisione dei fatti.
Perché la Cassazione non può rivalutare le prove?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica, non ricostruire i fatti o interpretare nuovamente le testimonianze.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?
Comporta il rigetto definitivo del ricorso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Si possono contestare le intercettazioni in terzo grado?
Sì, ma solo se si contesta l’illegittimità della loro acquisizione o una totale mancanza di logica nella loro interpretazione da parte del giudice di merito, non per proporre una lettura alternativa dei dialoghi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48380 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48380 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA COGNOME nato a CITTIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo e unico motivo del ricorso COGNOME ed il primo e secondo motivo del ricorso COGNOME con i quali si deduce la carenza di motivazione in merito all’affermazio responsabilità, e l’illogicità della motivazione sono manifestamente infondati avuto riguardo puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale in merito alle doglianze difensive particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in cui si richiamano intercettazioni telefon e dichiarazioni testimoniali delle quali i ricorrenti sollecitano, inammissibilmente, una div a sé favorevole lettura);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.