Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48372 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48372 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che le doglianze difensive, con le quali si contesta la correttezza della motivazio in punto di prova della penale responsabilità, sono prive di specificità e tendono a prefigu una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di leg e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processu valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti log e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della se impugnata in cui i giudici di merito specificamente motivano sulla attendibilità della p.o.);
ritenuto che le ulteriori censure, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consenti in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del m graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazion agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi (s particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.