Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto. Spesso, i ricorrenti cadono nell’errore di considerare la Cassazione come un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere le prove, ma la realtà giuridica è ben diversa.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine da una condanna per furto in abitazione aggravato, confermata in sede di Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basando la propria difesa su un unico motivo: la presunta violazione di legge dovuta al mancato raggiungimento della prova della colpevolezza. In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di rivedere quanto stabilito dai giudici precedenti in merito alla ricostruzione dei fatti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle accuse. La Corte ha rilevato che l’impugnazione era affetta da una genericità intrinseca, poiché non offriva argomenti nuovi o specifici per contrastare la logica della sentenza di secondo grado. Inoltre, è stato evidenziato come il ricorrente cercasse una “rivalutazione delle fonti probatorie”, attività che è espressamente vietata nel giudizio di Cassazione.
Implicazioni pratiche e sanzioni
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche non trascurabili. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. I giudici hanno chiarito che il motivo sollevato era meramente riproduttivo di censure già vagliate e correttamente disattese nei gradi di merito. Quando un ricorso non opera un confronto critico e puntuale con le ragioni espresse nella sentenza impugnata, ma si limita a richiedere un nuovo esame delle prove, esso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione della credibilità delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che ignora i confini tecnici del giudizio di legittimità. Per evitare il rigetto e le relative sanzioni pecuniarie, è indispensabile che i motivi di ricorso siano specifici, attinenti a violazioni di legge o vizi logici della motivazione, e mai volti a sollecitare una nuova lettura dei fatti. La stabilità delle decisioni giudiziarie dipende dal rispetto di questi rigorosi criteri procedurali.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, se non contestano direttamente le motivazioni della sentenza impugnata o se richiedono una nuova valutazione delle prove, attività vietata in sede di legittimità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può riesaminare i testimoni o le prove fisiche?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Può solo verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e se la motivazione della sentenza è logicamente coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5506 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5506 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 febbraio 2024 da locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 cod.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge per mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione) non consentito in sede di legittimità perché generico, volto a prefigurare rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimi meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliat disattesi dal giudice di merito (pp. 2-3 sent. app.) con corretti argomenti giur rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
An
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