Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5259 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5259 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PANTELLERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo ai capi b) e d), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ed è volto a reiterare doglianze già formulate ed esaminate con motivazione non illogica, essendosi rilevato che: 1) gli episodi di minaccia erano emersi dal narrato delle sorelle NOME, compreso il secondo episodio in cui il ricorrente aveva indirizzato la minaccia ad NOME, rivolgendosi a NOME; 2) il giudizio in merito al danneggiamento era stato formulato non sulla base dell’originaria querela di NOMENOME ma sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME, che aveva rilevato il danno e appreso dallo zio e da NOME NOME lo stesso era stato provocato dl ricorrente, nonché sulla base della successione degli eventi in quel concitato contesto;
Ritenuto che il secondo motivo relativo al delitto di lesioni è generico e non considera il tenore della motivazione, reiterando deduzioni non illogicamente esaminate, essendosi rilevato come le lesioni fossero state attestate da certificati medici e come le stesse fossero state arrecate dal ricorrente nel quadro dell’aggressiva condotta da lui tenuta, tale da far escludere l’ipotesi di un fatto meramente colposo;
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, nella quale è stato dato conto della pericolosa fuga tentata dal ricorrente, che, una volta raggiunto, aveva cercato di reagire al tentativo di bloccarlo, spintonando un agente;
Ritenuto che il quarto motivo è, da un lato, aspecifico, non indicandosi quali reati sarebbero stati indebitamente valutati, benché estinti per remissione di querela, quando in realtà, la Corte ha sottolineato come nonostante la remissione dovessero comunque considerarsi anche le lesioni aggravate in danno di NOME, e, dall’altro, non consentito in questa sede, risolvendosi nel tentativo di sollecitare un diverso giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare in ordine al diniego delle attenuanti generiche, profili sui quali la Corte ha non illogicamente motivato, dando rilievo ai precedenti e al contesto originato dalla condotta del ricorrente;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
sidente
Il Consigliereestensore
I