Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4918 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 17 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Vasto il 13 giugno 2024, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 1990, commessi in san Salvo, in data antecedente e prossima al 18/04/2022, il 18/04/2022 e il 20/01/2023.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il prof della violazione di legge, contestando l’affermazione della non specificità dei motivi appell ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine alla rich subordinata di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. p è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diri e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo la ricorrente riproposto nel rico motivi di appello di cui si assume la specificità e il conseguente omesso esame, dovendosi ricordare in proposito che, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non poss limitarsi al semplice richiamo “per relationem” ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare; requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottopo giudice del gravame; conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dal dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, deo. 2014, Rv. 258962).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risult pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamen di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzio prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ra dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’il dicembre 2025.