Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi d’Appello Non Possono Essere Riesaminati
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla inammissibilità del ricorso e sui rigidi confini del giudizio di rinvio. Quando la Suprema Corte annulla una sentenza e la rinvia a un’altra corte per un nuovo esame, i temi da trattare sono strettamente limitati a quelli indicati nella decisione di annullamento. Qualsiasi tentativo di introdurre nuove censure è destinato a fallire, come dimostra chiaramente questo caso.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90). Dopo una prima sentenza, la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione della Corte d’Appello, ma solo su due punti specifici: una statuizione relativa all’espulsione dell’imputato (che è stata eliminata) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La causa era stata quindi rinviata alla Corte d’Appello di Perugia per una nuova valutazione limitata a questi aspetti.
Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha confermato la condanna, operando nei limiti tracciati dalla Cassazione. Tuttavia, l’imputato ha presentato un nuovo ricorso per Cassazione, sollevando una questione completamente nuova: la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il nuovo ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di rinvio, che non riapre l’intero processo, ma lo circoscrive ai soli punti per i quali è stato disposto l’annullamento.
Le Limitazioni del Giudizio di Rinvio
Il principio cardine applicato è che il giudice del rinvio ha un potere di cognizione limitato. Non può esaminare questioni che non siano state oggetto dei motivi di annullamento della Cassazione. Nel caso di specie, la prima pronuncia della Suprema Corte aveva definito in modo tassativo l’oggetto del nuovo giudizio: le attenuanti generiche e la misura dell’espulsione. La questione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. era, pertanto, al di fuori di questo perimetro e non poteva essere introdotta per la prima volta in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso sottolineando che l’annullamento precedente aveva cristallizzato i temi della discussione. La Corte d’Appello, quindi, aveva agito correttamente nel non considerare la censura relativa alla particolare tenuità del fatto, poiché non era un punto devoluto al suo esame dalla Cassazione. L’imputato non poteva utilizzare il giudizio di rinvio per sollevare doglianze nuove o diverse da quelle che avevano portato all’annullamento originario. Di conseguenza, il tentativo di introdurre tale argomento nel successivo ricorso per Cassazione è stato giudicato come un’iniziativa processualmente scorretta e palesemente infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ‘thema decidendum’ del giudizio di rinvio è fissato irrevocabilmente dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere completa fin dal primo ricorso, poiché non sarà possibile ‘aggiungere’ motivi di gravame nelle fasi successive a un annullamento con rinvio. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ha sollevato una nuova questione legale (la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.) che era al di fuori dell’ambito del giudizio di rinvio, il quale era limitato ai soli punti specificati dalla precedente sentenza di annullamento della Cassazione.
Quali argomenti potevano essere discussi nel giudizio di rinvio?
Nel giudizio di rinvio potevano essere discussi esclusivamente i due punti per i quali la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza: la statuizione sull’espulsione dell’imputato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione sollevata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del 16 giugno 2023 della Corte d’appello di Perugia, che, giudicando in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento da parte della corte di RAGIONE_SOCIALEzione di altra sentenza della stessa Corte, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Macerata in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 commesso in Macerata il 3.2.2017 con riferimento al punto concernente il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche .
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. L’annullamento da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione aveva riguardato solo la statuizione della espulsione (statuizione che era stata eliminata) e la statuizione relativa al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche, sicché correttamente la Corte di Appello aveva ritenuto non più deducibile la censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
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Il Presidente