Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FA – 170 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’i-nteresse di NOME COGNOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica dei fatti, è privo de requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si critica il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l’argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.