Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione mira a una nuova valutazione del merito della causa, invece di denunciare vizi di legge. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere il ruolo della Suprema Corte e le corrette modalità per adirla.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni relative alla sua responsabilità penale. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa a quella posta a fondamento della condanna.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rientravano tra quelli che la legge consente di far valere in sede di legittimità. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il Divieto di Riesame nel Merito
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione ha chiarito che il primo motivo di ricorso, volto a mettere in discussione il giudizio di responsabilità, si basava su una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questo tentativo è del tutto estraneo al compito della Suprema Corte. Il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una diversa interpretazione dei fatti equivale a chiedere alla Corte di svolgere un compito che non le compete.
La Coerenza Logica della Sentenza Impugnata
La Corte ha inoltre osservato che la decisione della Corte d’Appello era, al contrario, frutto di una “complessiva e puntuale disamina del materiale acquisito”. La motivazione della sentenza di secondo grado è stata giudicata priva di “manifeste incongruenze logiche” e coerente nel delineare il ruolo di concorrente attribuito all’imputato. Non essendo stati individuati vizi logici o giuridici palesi nella sentenza impugnata, non vi era spazio per un annullamento. Di conseguenza, anche gli altri motivi di ricorso, relativi alla violazione di norme procedurali (art. 522 c.p.p.) e alla configurabilità di aggravanti (art. 339 c.p.), sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso, per avere possibilità di successo, deve essere fondato su precise censure di legittimità, come l’erronea interpretazione di una norma di legge, vizi procedurali o una manifesta illogicità della motivazione che emerga dal testo stesso del provvedimento. Contestare semplicemente la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede, pertanto, un’analisi tecnica e rigorosa, focalizzata esclusivamente sui profili di diritto.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. In questo caso, è stato ritenuto tale perché si basava su una richiesta di nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti di una causa o la credibilità delle prove, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZ:iA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME; COGNOME
•
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo, che mette in discussione il giudizio di responsabilità, si fonda su una altern rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla per individuazione di specifici travisamenti inerenti alle emergenze processuali valorizzate dai giud di merito, la cui valutazione (espressa dalle considerazioni tratteggiate al punto 2.1 d decisione gravata e in particolare alle pagine 4 e 5) di contro, è frutto di una complessi puntuale disamina del materiale acquisito, che si sottrae a manifeste incongruenze logiche fotografando, in termini coerenti all’imputazione, il ruolo di concorrente ascritto all’imput sollecitare la materiale esecuzione dei contegni oppositivi realizzati dagli altri detenuti nella contestazione, così da rendere manifestamente infondate anche le successive doglianze esposte con il secondo motivo di ricorso ( la ritenuta violazione dell’ad 522 cpp) e con l’u motivo di impugnazione ( la configurabilità delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell’ad cp);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.