Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NATO A TORRE DEL GRECO IL DATA_NASCITA COGNOME NOME NATO A ERCOLANO IL DATA_NASCITA NOME NATO TORRE DEL GRECO IL DATA_NASCITA COGNOME NOME NATO A TORRE DEL GRECO IL DATA_NASCITA COGNOME NOME NATO TORRE DEL GRECO IL DATA_NASCITA COGNOME NOME NATO A TORRE DEL GRECO IL DATA_NASCITA COGNOME NOME NATO A TORRE DEL GRECO IL DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per COGNOME NOME e l’inammissibilità ne resto;
uditi i difensori AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME per COGNOME NOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendon l’accogli mento;
lette le conclusioni dei difensori dei restanti ricorrenti, che hanno chiesto l’annullamento sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; udite le conclusioni della parte civile costituita con l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 26 aprile 2018 n. 38528, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello della stessa città del 05/07/2017, ha per NOME qui di interesse: – previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminato la pena per COGNOME NOME nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa; – esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti rideterminato la pena per COGNOME NOME nella misura di anni otto di reclusione; – riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ha rideterminato la pena per COGNOME NOME nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione; – ritenuta la continuazione tra i fatti cui al presente procedimento (capi a,b,c,d) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/10/2012, irrevocabile il 02/03/2012, ha rideterminato la pena per NOME in anni undici, mesi dieci di reclusione ed euro 3000,00 di multa; – ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo a) e quel della sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/04/2014, irrevocabile il 27/12/2014, con la quale COGNOME NOME veniva condannato alla pena finale di anni otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa, da ritenersi più grave, ha rideterminato la pena per il reato sub a), quale aumento in continuazione, in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il rito, e così complessivamente rideterminato la pena nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione ed euro 2200,00 di multa; – ritenuta la continuazione tra i reati di cui al capo a) e quelli de sentenza della Corte di appello di Napoli del 08/04/2014, irrevocabile il 27/12/2014, con la quale NOME NOME veniva condannato alla pena finale di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa, da ritenersi più grave, ha rideterminato la pena per il reato sub a), quale aumento in continuazione in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, già ridotta per il rito, e cos complessivamente rideterminato la pena nella misura di anni otto di reclusione ed euro 1600,00 di multa; – previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti Corte di Cassazione – copia non ufficiale
generiche da ritenere equivalenti alla aggravante contestata, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio ai capi a),f), g), con quello di alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012, irrevocabile il 23/02/2013, ritenuto più grave il reato sub a), rideterminava la pena finale in anni sette, mesi due e giorni venti di reclusione nei confronti del COGNOME NOME, partendo dalla pena base di anni nove per il reato sub a), aumentata per il reato sub g) e d) mesi due per il reato di cui al capo f), ulteriormente aumentata di mesi dieci e così complessivamente alla pena di anni dieci, mesi dieci di reclusione, ridotta per il rito nella misura indicata; – revocava nei confronti di COGNOME NOME la confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO, intestato ad COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA; – revocava le pene accessorie nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME con conferma nel resto.
2. La decisione della Corte di appello di Napoli è intervenuta a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione che specificamente evidenziava, nell’ambito della motivazione, nel delineare l’oggetto del giudizio di rinvio, che: – era fondato il motivo proposto da COGNOME NOME, avendo egli rinunciato ai motivi inerenti l’assoluzione nel merito, ma non a quelli di cui al n. 20 dell’appello con il quale erano state dedotte un complesso di ragioni a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento di confisca dei beni, erroneamente riconnpresa dalla Corte di appello tra i motivi oggetto di rinuncia, con annullamento con rinvio proprio in relazione al profilo della confisca per colmare la lacuna motivazionale riscontrata (pag.13); – era fondato il ricorso di COGNOME COGNOME, avendo la sentenza impugnata omesso di motivare in ordine alla richiesta di riduzione della pena per effetto dell’invocato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., nonostante della doglianza si fosse stato atto nella part narrativa unitamente all’ulteriore motivo di gravemente relativo all’invocata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; la Sesta sezione ha osservato come la Corte distrettuale avesse affrontato solo tale ultimo punto, riducendo la pena per effetto RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, senza procedere all’esame dell’ulteriore questione relativa all’invocata attenuazione della pena previa rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto ai sensi degl art. 110, 416-bis cod. pen., precisando che la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può trovare applicazione con riferimento al reato associativo (pag. 13); – era fondato il ricorso di COGNOME, risultando omessa la valutazione dei motivi relativi all’entità del trattamento sanzionatorio NOME all’invocata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, all’incidenza della riconosciuta forma tentata del reato di cui al capo i) sulla dosimetria della pena concretamente irrogata, e ai presupposti di configurabilità della pur contestata e dai
giudici di merito non formalmente esclusa, aggravante di cui all’art. 416-bis.1 pen., nonché NOME all’eventuale ricorrenza dei presupposti dell’invocata circos attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e della contestata aggravante di cui 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. (pag. 14);- era parzialmente fondato il ric proposto da COGNOME NOME NOME all’omessa valutazione dei profili relativi invocata esclusione della recidiva, la cui incidenza sì riverbera sui prof espressamente rinunciati in sede di gravame attinenti alla determinazione della (pag. 17); – era fondato il ricorso di COGNOME NOMENOMENOME COGNOME NOME ,vpT —~ alla richiesta applicazione del regime della continuazio dagli stessi puntualmente formulata e non esaminata dalla Corte di appel nonostante la rinuncia ai motivi fosse relativa esclusivamente ai profili assolut merito (pag. 15).
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e che venga invece dichiar l’inammissibilità dei restanti ricorsi con le statuizioni consequenziali.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, quale giudice del rin hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOMENOME ciascuno deducendo diversi motivi di ricorso che qu riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
5. Ricorso COGNOME NOME.
5.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omess avendo la Corte di appello affrontato solo parzialmente il tema devoluto con il giu di rinvio; non è stato affrontato il tema relativo al provvedimento di confi fabbricato sito in INDIRIZZO, intestato al ricorrente.
6. Ricorso NOME.
6.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione (non megl specificato) in considerazione del contrasto tra il dispositivo letto in udi motivazione che confermava la sanzione già inflitta allo stesso dal precedente gi di appello. L’oggetto del giudizio di rinvio era relativo alla omessa consider della possibile ricorrenza della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; nono motivazione della sentenza, doveva essere ritenuto ricorrente un errore determinazione del quantum della pena, atteso che le circostanze attenuanti erano già state concesse in regime di equivalenza; la Corte di appello avrebbe allora d utilizzare la formula conferma e non quella ridetermina, né avrebbe in alcun
potuto concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza di fatto già concesse dal precedente giudice di appello.
7. Ricorso NOME.
7.1. Vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine al tema devoluto in sede di rinvio NOME al trattamento sanzionatorio; la Corte di appello infliggeva all’imputato una pena illegale e non congrua rispetto al caso di specie, disattendendo completamente i fatti accaduti e soprattutto omettendo qualsivoglia motivazione ed analisi in merito alle fonti probatorie emerse, atteso che le censure difensive mosse nell’atto di appello riguardavano non solo la continuazione ex art. 81 cod. pen., concessa a seguito del rinvio della Corte di cassazione, ma anche l’assoluzione dal capo a) in NOME ricorre una prova del tutto contraddittoria NOME alla commissione dello stesso da parte del COGNOME. Quindi anche se la difesa aveva rinunciato ai motivi assolutori nulla veniva effettivamente argomentato sul punto; inoltre, la pena inflitta in continuazione non viene in alcun modo argomentata e specificata nella sua portata, n non essendo possibile comprendere come viene calcolato il quantum in continuazione.
8. Ricorso COGNOME.
8.1. Violazione di legge in relazione alla intervenuta concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti; la difesa aveva rilevato già nell’atto di appello lo stato di incensuretezza del COGNOME e tale profilo, specificamente dedotto, è rimasto inesplorato anche in sede di rinvio, risulta omesso il richiamo all’art. 133 cod. pen. per una compiuta disamina del profilo dedotto al fine della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
8.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali NOME al riconoscimento e computo quoad ad poenam dell’art. 56 cod. pen.; nella prima sentenza di appello tale profilo di gravame non era stato in alcun modo affrontato e la sentenza di rinvio non colma le lacune evidenziate con l’atto di appello, essendosi la Corte di appello limitata a ritenere congrua la riduzione di pena operata per il tentativo.
8.3. Vizio della motivazione in relazione all’art. 416bis.1 cod. pen.; la motivazione sul punto risulta del tutto omessa, la Corte di appello ha preso una posizione “salomonica” ritenendola non operativa, ma non escludendola del tutto.
8.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen.; manca qualsiasi dato storico che possa mettersi in contrasto con le motivazioni del gravame sul punto, che restano non considerate in sentenza attesa la ricostruzione dei fatti e l’evidente collegamento del COGNOME con il solo NOME; il contributo del COGNOME era da ritenere del tutto marginale.
Ricorso COGNOME NOME.
9.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria in considerazione del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e NOME all’errata riduzione e rideterminazione della pena finale; il giudice del rinvio incorre in alcun contraddizioni, basando il suo giudizio su alcuni assiomi del tutto indimostrati, manca qualsiasi articolato passaggio motivazionale in ordine alle richieste avanzate dalla difesa in sede di discussione; il giudice, inoltre non ha tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente, omettendo di concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
10. Ricorso COGNOME.
10.1. Violazione di legge per violazione del principio del ne bis in idem; vizio della motivazione perché omessa NOME all’individuazione della pena base ed all’aumento di pena a titolo di continuazione; doveva essere specificamente motivato ogni singolo aumento.
11. Ricorso NOME.
11.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione. Ricorre una mera enunciazione degli aumenti irrogati a titolo di continuazione, mentre è stata determinata apoditticamente la pena base, con determinazione incongrua degli aumenti di pena a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorso COGNOME. Il motivo di ricorso è fondato, attesa l’indicazione della Corte di cassazione in sede di rinvio e tenuto conto dello specifico motivo di appello proposto sul punto (pag. 56 in fondo dell’atto di appello, motivo di ricorso n. 20). Sul punto deve conseguentemente essere disposto annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli. In sede di rinvio veniva, difatti, affrontata la posizione relativa titolarità effettiva del bene da parte di COGNOME NOME, mentre la seconda doglianza in tema di confisca, proposta all’interno del medesimo motivo, non risulta compiutamente considerata, né può essere desunta implicitamente dalle argomentazioni della Corte di appello.
Ricorso COGNOME. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha compiutamente affrontato il tema relativo alla ricorrenza o meno della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., escludendola, in considerazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’azione e della condotta accertata in giudizio, anche realizzando la valutazione di ordine sostanziale di fatto accennata nella sentenza di annullamento con rinvio. La motivazione della sentenza è del tutto chiara nel giungere alla conclusione, logicamente conseguente alla esclusione della circostanza attenuante in questione, richiamando la conferma della pena già inflitta al COGNOME. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto ed incorre nel vizio di aspecificità e genericità non avendo allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla diversa dizione utilizzata nel dispositivo della decisione impugnata. Difatti la Corte di appello ha, semplicemente, richiamato la pena per come precedentemente determinata a fini meramente esplicativi. Ricorre, dunque, un mero errore materiale nel dispositivo, ricorrendo piena comprensibilità del percorso logico argomentativo svolto dalla Corte di appello, senza alcuna incertezza sul punto, con evidente e conseguente mancanza di interesse del ricorrente sul punto, non avendo tra l’altro lo stesso effettivamente evidenziato un reale pregiudizio.
Ricorso COGNOME. Il motivo proposto è manifestamente infondato, oltre che generico ed aspecifico nella sua formulazione in mancanza di effettivo confronto non solo con la motivazione della Corte di appello di Napoli, ma anche con la motivazione della Sesta sezione penale di questa Corte che definiva compiutamente il perimetro decisorio devoluto e limitato esplicitamente alla necessaria valutazione del solo profilo relativo alla ricorrenza o meno della continuazione. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, richiamando compiutamente caratteristiche, gravità e consistenza dei fatti posti in continuazione tra loro, mentre non emerge alcun profilo di illegalità della pena, tra l’altro del tutto genericamente evocato dal difesa. Inoltre, occorre considerare l’aspecificità della argomentazione proposta, attesa la contraddittorietà esplicita ricorrente tra la affermazione secondo la quale la motivazione risulterebbe omessa ed invece la contestazione della pena per come inflitta, con riferimento, dunque, ad una motivazione evidentemente presente, ma non condivisa perché ritenuta erronea. Ancora, occorre sottolineare la aspecificità e genericità del motivo proposto NOME alla determinazione della pena in continuazione, che non risulterebbe adeguatamente motivata e chiarita nella sua portata secondo i parametri normativi di riferimento. La Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando la particolare gravità RAGIONE_SOCIALE condotte accertate ed una serie di elementi significativi, al fine di connotare compiutamente la pena irrogata. In tal senso si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato
una sproporzione dell’aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione di trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l’irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).
Ricorso COGNOME. L’articolato motivo proposto è non solo manifestamente infondato, ma anche del tutto generico nella sua formulazione. In tal senso occorre ricordare che sulla base della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione l’unico tema devoluto era quello relativo alla doglianza finalizzata ad escludere la ricorrenza della recidiva. Il tema è stato compiutamente affrontato dal giudice di rinvio, che ha chiarito, con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, che la recidiva era stata esclusa – seppure con ragionamento implicito chiaramente desumibile dalla determinazione della pena – già dal giudice di primo
grado, ed erroneamente computata in assenza dei requisiti legittimanti dalla prima decisione della Corte di appello. Con motivazione logica ed argomentata si è dunque dato conto della circostanza e, in ottemperanza al dictum del giudice di rinvio, richiamata l’evidente esclusione della recidiva da parte del giudice di primo grado, la Corte di appello ha, nell’ambito dei suoi poteri, corretto la motivazione sul punto e rideterminato la pena, tenendo conto della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. L’argomentazione della difesa sul punto appare generica e meramente reiterativa dei precedenti motivi di appello, senza tener conto che il tema devoluto era solo ed esclusivamente quello relativo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno della recidiva. Tema questo compiutamente affrontato dalla Corte di appello, mentre appaiono eccentriche le considerazioni in tema di ampiezza della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, in mancanza di puntuale critica alla valutazione della Corte di appello sul punto, attesa la considerazione in termini di equivalenza, così come il generico richiamo, in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, al tema della aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen., che non costituiva oggetto di rinvio. motivo in tal senso si appalesa in tutta la sua aspecificità e si manifesta anche confuso nella sua argomentazione.
6. Ricorso COGNOME. Il motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato, oltre che genericamente articolato. In via preliminare, occorre considerare come il giudizio di rinvio era limitato esclusivamente all’eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione. E’, dunque, del tutto estranea al giudizio devoluto e quindi non consentita la doglianza relativa alla violazione del ne bis in idem, in concreto del tutto aspecifica e generica e neanche articolata e argomentata nel corpo del ricorso. Quanto al tema della riconosciuta continuazione è evidente come la difesa non si confronti con l’ampia motivazione della Corte di appello sul punto – nella compiuta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE condotte imputate e poste in continuazione tra loro – della gravità RAGIONE_SOCIALE condotte stesse, anche NOME alle aggravanti contestate (pag. 14 e 15), con conseguente determinazione dell’aumento in continuazione. La censura sul punto si appalesa del tutto generica ed anche manifestamente infondata. La Corte di appello ha specificamente motivato, richiamando la particolare gravità RAGIONE_SOCIALE condotte accertate ed una serie di elementi significativi, al fine di connotare compiutamente la pena irrogata. In tal senso, si deve evidenziare come il ricorrente non abbia evidenziato una sproporzione dell’aumento in continuazione oggetto di decisione con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l’irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del
26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).
Ricorso COGNOME. Il motivo di ricorso, oltre che aspecifico e generico nella sua formulazione, è inoltre manifestamente infondato. Anche in questo caso il ricorrente non ha effettivamente evidenziato una sproporzione dell’aumento in continuazione oggetto di decisione, con ciò venendo meno al proprio onere di articolare specificamente sul punto in questione del trattamento sanzionatorio, non essendone stata evidenziata l’irragionevolezza e non avendo dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 27827901). La Corte di appello ha difatti ampiamente richiamato le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE condotte contestate al ricorrente, evidenziandone la gravità, così come la pregnanza dei gesti intimidatori ed ha conseguentemente modulato, in modo che non appare in alcun modo irragionevole la pena, e gli aumenti in continuazione (con riferimento ai capi a) f) g) ed alla contestazione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso è opportuno ricordare che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficien motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, principio applicabile anche nell’ambito del giudizio di rinvio). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla confisca in relazione all’immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO. Gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma, stimata, equa di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, oltre che alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi 3.686,00, oltre accessori di legge.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla confisca in relazione all’immobile sito in INDIRIZZO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 1 dicembre 2023.