Inammissibilità del Ricorso: Quando le Richieste Tardive Costano Caro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce i rigidi paletti procedurali che governano il processo penale, sottolineando le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Il caso analizzato offre spunti cruciali su due aspetti fondamentali: i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e l’impossibilità di avanzare per la prima volta in Cassazione richieste che dovevano essere formulate nel giudizio di merito. La decisione finale è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa da un Tribunale di primo grado. L’imputato basava la sua impugnazione su due motivi principali. Con il primo, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel non concederla. Con il secondo motivo, invece, avanzava per la prima volta la richiesta di ottenere la sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’inammissibilità del ricorso e i principi della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha ritenuto che nessuno dei motivi proposti potesse superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano chiaramente l’ambito di intervento del giudice di legittimità e i tempi per la formulazione di determinate istanze.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto
In merito al primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha osservato che il Tribunale di merito aveva già fornito una motivazione esauriente e logica. Il giudice di primo grado aveva infatti escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su elementi concreti, quali le modalità della condotta e l’entità del pericolo causato. Tali valutazioni, essendo basate su elementi di fatto, non sono sindacabili in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traduce in un motivo infondato che porta all’inammissibilità del ricorso.
La preclusione processuale per le richieste tardive
Ancor più netta è stata la decisione sul secondo motivo. La Corte ha rilevato, consultando il verbale dell’udienza di merito, che l’imputato non aveva mai richiesto, in quella sede, né la sospensione condizionale della pena né le attenuanti generiche. L’art. 609, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce una preclusione: le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere sollevate successivamente. Per analogia, questo principio si applica anche al ricorso per cassazione per le richieste che dovevano essere avanzate al giudice di merito. Presentare tali istanze per la prima volta davanti alla Cassazione è una mossa processualmente non consentita e, pertanto, inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile nella sua interezza. I motivi presentati erano viziati da errori procedurali insuperabili. Il primo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo introduceva tardivamente istanze mai formulate nel grado di merito, violando il principio di preclusione. Di conseguenza, l’impugnazione non poteva essere esaminata nel contenuto, ma solo respinta per ragioni procedurali.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente inammissibile, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità e non può essere utilizzato per rimediare a omissioni o strategie difensive del precedente grado di giudizio, né per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Per quali ragioni principali è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi: il primo motivo era infondato in quanto criticava una valutazione di fatto del Tribunale non censurabile in sede di legittimità; il secondo motivo era inammissibile perché le richieste di benefici (sospensione condizionale e attenuanti generiche) non erano state presentate nel precedente grado di giudizio, incorrendo così in una preclusione processuale.
È possibile chiedere la sospensione condizionale della pena per la prima volta con un ricorso in Cassazione?
Risposta: No, secondo la decisione, non è possibile. La Corte ha stabilito che non avendo il ricorrente richiesto tale beneficio nel giudizio di merito, la questione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa della preclusione prevista dall’art. 609, comma 2, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR! O
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità.
1.1. Il primo motivo trascura che Tribunale ha giustificato esaustiv.: mente la scelta di non applicare la causa di proscioglimento di cui all’art. 13i-bis :od. pen. ritenendo a tal fine ostative le modalità della condotta e l’entità de pericolo cagioNOME con argomentazioni in fatto incensurabili in questa sede.
1.2. Il secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale dèlla p ma e alle circostanze attenuanti generiche, non è consentito.
Non avendo il ricorrente richiesto l’applicazione di entrambi i be lefici nel giudizio di merito, come si evince dal verbale di udienza del 30 novembre 2023, non può dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostindovi la preclusione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità chi ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc :2ssuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d E Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favòre dE Ila Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannail4 ricorrente al pagani , : nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;,sa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.