Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di ricostruire nuovamente i fatti, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato ha impugnato la sentenza, sollevando questioni che, secondo la sua difesa, avrebbero dovuto portare a un esito diverso del processo. Tuttavia, le censure mosse alla sentenza di secondo grado si concentravano su aspetti legati alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio raccolto.
In particolare, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi a disposizione per accertare la simulazione del reato e la piena consapevolezza dell’imputato riguardo alla falsità di quanto denunciato. Inoltre, veniva contestata la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 35765 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: quello della corretta impostazione del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che le doglianze presentate non erano ammissibili in quella sede, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale.
1. Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Il primo motivo di inammissibilità del ricorso risiede nella natura stessa delle censure sollevate. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione della vicenda. La Corte ha ricordato che questo tipo di attività è di esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di legittimità si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza, rendendo le censure del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
2. La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato respinto per ragioni simili. La Corte di merito aveva escluso la tenuità del fatto basandosi su una valutazione oggettiva delle modalità della condotta e della gravità delle truffe ad essa correlate. Questa, secondo la Cassazione, è una valutazione discrezionale del giudice di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non sia manifestamente illogica, cosa che non è stata ravvisata nel caso concreto. Di conseguenza, anche questo motivo è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non su una diversa lettura dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice di merito porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione conferma la netta distinzione tra il giudizio di merito, volto all’accertamento dei fatti, e quello di legittimità, che garantisce l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché le censure sollevate dal ricorrente non riguardavano errori di diritto, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado) e non della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le leggi e che la sua motivazione sia logica e priva di contraddizioni.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e confermato in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento dei fatti essendo evidente che la falsità di quanto riferito su aspetti non insignificanti della vicenda siano stati logicamente valorizzati come prova della simulazione del reato, e della piena consapevolezza della falsità di quanto denunciato;
ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle truffe correlate al fatto per cui si procede, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consiglere estensore
Il Presidente