Inammissibilità del ricorso: la Cassazione chiarisce i requisiti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali necessari per presentare un ricorso in Cassazione. Spesso, la linea di difesa si concentra sul merito della vicenda, ma dimentica che il giudizio di legittimità ha regole precise. Una corretta formulazione dei motivi è fondamentale per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel profondo. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questi principi in un caso di violenza privata aggravata.
I fatti di causa
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di violenza privata, aggravato dall’uso di un oggetto atto ad offendere. La sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’Appello, confermava integralmente la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando diverse censure.
I motivi del ricorso e l’inammissibilità del ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su quattro motivi principali, tutti respinti dalla Corte Suprema:
1. Contestazione della circostanza aggravante: La difesa contestava l’aggravante dell’uso di un oggetto atto ad offendere, sostenendo che non fosse applicabile. La Corte ha ritenuto questo motivo generico e indeterminato, in quanto non spiegava in modo chiaro e puntuale le ragioni giuridiche della sua inapplicabilità, limitandosi a estrapolare una frase dalla deposizione della persona offesa senza contestualizzarla.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile perché riproponeva questioni di fatto già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito.
3. Trattamento sanzionatorio: Il ricorrente criticava la quantificazione della pena.
4. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha trattato congiuntamente gli ultimi due motivi, ribadendo un principio consolidato: la graduazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata perché i motivi presentati erano carenti sotto diversi profili. In primo luogo, la genericità: un ricorso non può limitarsi a enunciare un dissenso generico, ma deve indicare specificamente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Come richiesto dall’art. 581 c.p.p., i motivi devono essere specifici per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure e di esercitare il proprio sindacato.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti. Le censure che si risolvono in “mere doglianze in fatto” o che ripropongono questioni già vagliate sono, per loro natura, inammissibili.
Infine, per quanto riguarda la pena, la discrezionalità del giudice di merito è ampia e può essere censurata solo in caso di palese illogicità o violazione di legge. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esaustiva sugli elementi che ostacolavano una mitigazione del trattamento sanzionatorio, assolvendo così il proprio onere argomentativo.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza di una strategia difensiva che non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata e con i limiti strutturali del giudizio di legittimità. Per l’imputato, la conseguenza è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a contestare la valutazione dei fatti (doglianze in fatto) già operata dai giudici di merito e riproponevano censure già adeguatamente respinte, non rispettando così i requisiti di specificità richiesti dalla legge per il ricorso in Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” secondo la Corte?
Significa che il motivo non indica in modo chiaro, specifico e puntuale gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, ma si limita a una critica astratta o a estrapolare elementi dal contesto, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
No, di norma la Corte di Cassazione non può modificare la pena. La sua quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte può intervenire solo se la motivazione sulla pena è manifestamente illogica o viola una specifica disposizione di legge, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata aggravato dall’uso di oggetto atto ad offendere (con assorbimento del delitto di minaccia di cui al capo a);
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 339 comma 3 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (non spiega in modo chiaro e puntuale perché la suddetta circostanza non trovasse applicazione nel caso di, specie, limitandosi ad indicare un passaggio della deposizione della persona offesa, estrapolandolo dal contesto), non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (in ogni caso, la Corte di merito, a pag. 1 del provvedimento impugnato, accertava l’idoneità ad offendere dell’oggetto utilizzato dall’imputato);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, inoltre, che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice di merito è
adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato in cui la Corte di merito, in modo esaustivo, chiariva quali fossero gli elementi ostativi a mitigare il trattamento sanzionatorio);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024