Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Vietata
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Con una recente decisione, la Suprema Corte ha ribadito la netta linea di demarcazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato che cercava una nuova valutazione delle prove.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato sia in primo grado che in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, sostenendo anche un travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. In sostanza, l’imputato contestava il modo in cui i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda e valutato gli elementi a suo carico.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una considerazione cardine: le critiche mosse dal ricorrente non erano censure di legittimità, bensì tentativi di ottenere una rivalutazione del quadro probatorio. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha proposto una propria, alternativa, ricostruzione dei fatti. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, non è ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il motivo di ricorso era generico e si traduceva in ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il tentativo di prospettare una diversa lettura degli elementi probatori, senza un confronto reale con l’articolato e logico apparato argomentativo della Corte d’Appello, non può trovare spazio nel giudizio di Cassazione. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse ampiamente e analiticamente scrutinato gli elementi di prova, giungendo a conclusioni logiche e coerenti. Pertanto, il ricorso non faceva altro che sollecitare un riesame del merito, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza ribadisce la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge, non del fatto. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la correttezza giuridica e la tenuta logica delle sentenze, non di sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve denunciare errori di diritto o vizi logici evidenti e decisivi, non può limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale operata nei gradi precedenti. La conseguenza di un’impugnazione che non rispetta questi confini è, come in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate non contestavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che il giudizio di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina il merito della vicenda (i fatti e le prove), ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16387/25 Janane
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, non è consentito in sede d legittimità, perché, oltre che generico, è costituito da mere doglianze in pun di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probator e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampliamente scrutinati dalla Corte d’appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025