Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa decisione chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare una condanna, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile per chi cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti anziché denunciare vizi di legge. Il caso specifico riguardava una condanna per furto in abitazione, ma i principi espressi hanno una portata generale.
I fatti di causa
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto in abitazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di ricorso, sebbene articolato in tre punti, mirava a contestare la ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente ha criticato l’interpretazione delle testimonianze e la qualificazione del reato come ‘consumato’, proponendo una propria versione dei fatti che riteneva più attendibile. L’obiettivo era, in sostanza, ottenere un completo riesame del materiale probatorio.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile con argomentazioni nette e precise. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
La Corte ha evidenziato i seguenti punti critici:
* Divieto di una nuova valutazione dei fatti: Il ricorso non denunciava vizi di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma giuridica o una motivazione manifestamente illogica. Al contrario, si limitava a offrire una ‘lettura alternativa’ delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
* Mancata denuncia del travisamento della prova: Per contestare efficacemente l’apprezzamento delle prove, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un ‘travisamento’, cioè che il giudice di merito avesse basato la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa. Una generica critica alle risultanze acquisite non è sufficiente.
* Infondatezza sulla qualificazione del reato: Anche la censura sulla qualificazione del furto come ‘consumato’ è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano già motivato adeguatamente sul punto, accertando che l’imputato aveva già trasferito i beni rubati all’interno del proprio appartamento, perfezionando così il reato.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene inflitta a causa della ‘colpa’ del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, evidenziando come l’abuso dello strumento processuale abbia delle conseguenze economiche. L’ordinanza serve quindi da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per tentare di ottenere un terzo giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legge o motivazionali, si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente la causa nel merito (cioè riesaminare i fatti e le prove), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, come in questo caso, viene anche condannata a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6684 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 30/05/1980
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione;
considerato che l’unico motivo del ricorso (articolato in tre punti), con cui si denunciano violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio della motivazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’íter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), e ciò sia allorché ha censurato l’apprezzamento della prova (segnatamente, delle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME) e assunto una carente ricostruzione del fatto, sia a proposito alla qualificazione del fatto come fur consumato, profilo rispetto al quale pure si offre un’alternativa a ricostruzione dell’accaduto, sen confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato come l’imputato avesse già portato i beni di proprietà della persona offesa all’interno del proprio appartamento (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); e nel resto contiene una serie di allegazioni di richiami giurisprudenziali non riferiti in alcun modo al caso di specie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cor cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025.