Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel Merito
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più complessi del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili del proprio giudizio, chiarendo perché determinate censure non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Analizziamo il caso per comprendere meglio i limiti posti ai motivi di ricorso, in particolare riguardo alla tenuità del fatto e al bilanciamento delle attenuanti.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
2. L’errato bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata contestata all’imputato.
L’appellante sosteneva che la Corte di merito avesse valutato in modo errato la gravità del fatto e che le attenuanti generiche dovessero avere un peso maggiore nel calcolo della pena finale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato le istanze del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alle argomentazioni difensive, ma piuttosto che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in quella sede. La Corte ha spiegato che le censure mosse dal ricorrente si traducevano in una richiesta di rivalutazione di elementi già esaminati e decisi, correttamente, dai giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: la valutazione della tenuità del fatto
Riguardo al primo motivo, la Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. con una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano basato la loro decisione sulle specifiche modalità della condotta e sull’intensità del dolo, evidenziando che il reato era finalizzato all’assunzione di sostanze alcoliche. Secondo la Cassazione, questa è una tipica valutazione di fatto, che non può essere messa in discussione in sede di legittimità a meno che non presenti vizi logici macroscopici, qui assenti. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare questi aspetti equivale a sollecitare un terzo grado di giudizio sul merito, compito che non le spetta.
Le Motivazioni: il bilanciamento con la recidiva reiterata
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che, in presenza di una recidiva reiterata, la legge esclude esplicitamente che le circostanze attenuanti generiche possano essere considerate prevalenti. Si tratta di un vincolo normativo preciso che il giudice di merito aveva correttamente applicato. Pertanto, la doglianza del ricorrente si scontrava con un chiaro dettato legislativo, rendendo il motivo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un’importante lezione sulle regole che governano il giudizio in Cassazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non serve a rimettere in discussione i fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. Le valutazioni su elementi come l’intensità del dolo o la gravità della condotta sono di esclusiva competenza dei giudici di merito e diventano insindacabili se motivate in modo adeguato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano validi per un giudizio in Cassazione. Essi chiedevano una nuova valutazione dei fatti (sulla tenuità del fatto), che non è consentita, e contestavano una decisione (sul bilanciamento delle attenuanti con la recidiva) che era stata presa in corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione sulla “tenuità del fatto”?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione sulla tenuità del fatto se la decisione del giudice precedente è basata su una motivazione logica e priva di vizi evidenti. Il suo ruolo è controllare la legalità, non rifare il processo.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso in ambito penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46263 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell’intensità del dolo per la violazione finalizzata ad assùmere sostanze alcoliche, di conseguenza Si tratta di valutazioni’ che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per l’ultimo motivo in tema di bilanciamento delle attenuati generiche con la recidiva reiterata, essendone esclusa per legge la prevalenza;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 2 novembre 2023