Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41664 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41664 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALAGISI NOME nato a FIORENZUOLA D’ARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNN
N N.
N, ,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’omessa motivazione in merito alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., è privo dei requisiti di specif previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito d necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argoment logici e giuridici (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, COGNOME, Rv. 283591; Sez. 2, n. 26958 d 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279648), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolar pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.