Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48407 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48407 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria difensiva;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la nullità del decreto introdutt dichiarazione in ordine alla penale responsabilità, nonché la qualificazione giuridic circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corret argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in que sede (si vedano, in particolare, pag. 4 sull’eccezione di nullità; pagg. 5 – 8 su responsabil qualificazione giuridica; pag. 9 sulla circostanza attenuante);
considerato che le ulteriori doglianze, inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non sono consentite in s legittimità perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.