Inammissibilità del ricorso: i criteri di specificità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Spesso, la mancanza di una critica puntuale e specifica alle motivazioni della sentenza impugnata preclude l’esame nel merito, portando a conseguenze economiche e processuali gravose per il ricorrente. In questo approfondimento analizziamo i requisiti necessari affinché un’impugnazione possa essere esaminata dai giudici di legittimità.
Analisi dei fatti e del contesto giuridico
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 707 del codice penale, ovvero il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il soggetto condannato ha proposto ricorso per Cassazione contestando l’affermazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato carente sotto il profilo della specificità, limitandosi a considerazioni astratte e vaghe sulla funzione della motivazione giudiziaria, senza affrontare i singoli elementi di prova o i passaggi logici della sentenza di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era affetto da indeterminatezza, non rispettando i requisiti prescritti dal codice di procedura penale. Oltre al rigetto dell’istanza, è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione tipica per i ricorsi manifestamente infondati o generici.
Inammissibilità del ricorso e requisiti di specificità
La questione centrale riguarda il dovere del ricorrente di formulare critiche mirate. Secondo l’articolo 581 del codice di rito, l’impugnazione deve indicare con precisione i punti della decisione contestati. Non è sufficiente una critica generica al contenuto della sentenza; è necessario che il ricorso individui specifici vizi logici o giuridici. Nel caso in esame, la difesa non ha elaborato alcuno dei parametri previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale, rendendo di fatto impossibile l’esercizio del sindacato di legittimità da parte della Corte.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza impugnata era puntuale e indicativa di elementi specifici da cui trarre il giudizio di responsabilità. Il ricorrente, invece di confutare tali elementi, si è limitato a esporre tesi vaghe che non consentivano al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. La mancanza di una correlazione logica tra i motivi di ricorso e le ragioni della decisione impugnata determina inevitabilmente l’inammissibilità, poiché il giudizio di Cassazione è un giudizio a critica vincolata e non un nuovo esame del merito della vicenda.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza della tecnica redazionale nel ricorso per Cassazione. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’atto difensivo sia strutturato in modo da colpire direttamente le fondamenta logiche della decisione impugnata. La sanzione pecuniaria inflitta sottolinea la volontà del legislatore di scoraggiare impugnazioni dilatorie o tecnicamente carenti, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario senza offrire reali spunti di riflessione giuridica.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando non contesta in modo specifico e puntuale i passaggi logici della sentenza impugnata, limitandosi a critiche vaghe o astratte.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare il merito dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità che verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza rivalutare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6403 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6403 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata puntuale ed indicativa di elementi specifici da cui trarre il giudizio di responsabilità, non ne contesta specificamente alcuno, limitandosi a vaghe considerazioni sul contenuto e funzione della motivazione, che non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; a ciò si aggiunge, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che nell’intero motivo non si elabora alcuno degli unici parametri (quelli dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) che consentono in Cassazione la critica al ‘contenuto’ della motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.