Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono generici
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri principali nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Recentemente, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla necessità di presentare motivi di doglianza specifici e puntuali, pena l’esclusione dell’esame nel merito del ricorso stesso. Il caso in esame riguarda due soggetti condannati per reati gravi, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di risorse pubbliche.
I fatti oggetto del procedimento penale
I protagonisti della vicenda giudiziaria erano stati condannati in primo e secondo grado per una serie di condotte illecite. Nello specifico, i reati contestati riguardavano la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il furto aggravato di acqua ed energia elettrica, oltre all’occupazione abusiva di immobili. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo le prove raccolte dal tribunale di merito solide e coerenti.
Gli imputati avevano proposto ricorso in Cassazione lamentando, in particolare, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale e alla mancata esclusione della recidiva. Tuttavia, la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni già esposte durante il grado di appello.
La decisione sulla inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione principale risiede nel fatto che i primi due motivi di ricorso sono stati considerati “indeducibili”. Questo accade quando le doglianze si risolvono in una mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dai giudici di merito.
La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma quella di sottoporre a critica argomentata la sentenza impugnata. Se il ricorrente omette di confrontarsi con le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello, il ricorso non assolve alla sua funzione tipica e deve essere dichiarato inammissibile.
La questione della recidiva
Un altro punto cruciale della sentenza riguarda l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Gli imputati ne chiedevano l’esclusione, ma la Corte ha ritenuto tale richiesta generica e manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che i precedenti penali dei soggetti illuminano la condotta attuale, dimostrando una maggiore riprovevolezza e una spiccata pericolosità sociale, che giustificano pienamente l’aggravamento della pena ai sensi dell’art. 99 del codice penale.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che le critiche mosse dagli imputati erano soltanto apparenti, in quanto non idonee a scalfire l’impianto logico-giuridico della sentenza di appello. Inoltre, la Corte ha sottolineato come le doglianze fossero in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, rendendo i ricorsi manifestamente infondati. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta corretta sia nella valutazione della responsabilità per i furti di utenze e lo spaccio, sia nella giustificazione dell’aggravante della recidiva.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla declaratoria di inammissibilità per entrambi i ricorrenti. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna penale, ma anche conseguenze economiche dirette per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Il provvedimento ribadisce l’importanza per i legali di formulare ricorsi che contengano critiche puntuali e originali rispetto a quanto già discusso nei gradi precedenti.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione ripropongono quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato generico. La legge richiede una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti.
Come viene valutata l’aggravante della recidiva dalla Corte?
La recidiva viene confermata se i precedenti penali dimostrano una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo. I giudici devono spiegare come la condotta passata renda più grave il nuovo reato commesso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, i ricorrenti sono condannati a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la sanzione pecuniaria è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9331 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9331 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo con cui sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui agl artt. 73 co. 4 DPR 309/30, 624 e 625 co. 1 n. 2 e n. 7 c.p. con riferimento a volumi di acqua, 624 e 625 co. 1 n. 2 e 7 bis c.p. con riferimento ad energia elettrica, 633 e 639 bis c.p.
Ritenuto che i primi due motivi di entrambi i ricorsi – che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità riguardo il delitto di cui all’art 73 co. 4 DPR 309/30 e i furti di cui agli artt. 62 625 co. 1 n. 2 e n. 7 c.p. con riferimento a volumi di acqua, 624 e 625 co. 1 n. 2 e 7 bis c.p. con riferimento ad energia elettrica – sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; sono altresì manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Ritenuto che il terzo motivo di entrambi i ricorsi -che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva – è generico anch’esso e manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha spiegato adeguatamente i motivi per i quali ritiene che i precedenti penali illuminino la condotta di reato per cui è processo di quella maggiore riprovevolezza che costituisce il senso profondo dell’aggravante ex art. 99 cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2026