Inammissibilità del ricorso: la Cassazione contro i motivi ripetitivi
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio. Spesso, il tentativo di ribaltare una condanna si scontra con il rigore della Suprema Corte, che non accetta la semplice riproposizione di argomenti già vagliati dai giudici di merito.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, contestando diversi aspetti della decisione. Tra i punti principali della difesa figuravano la presunta mancanza di offensività della condotta, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, l’analisi della Cassazione ha evidenziato una carenza strutturale nell’impugnazione.
Inammissibilità del ricorso per motivi riproduttivi
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una replica di quanto già esposto in appello. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, a meno che non si dimostri una palese illogicità della motivazione fornita dal giudice precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito risposte puntuali e lineari su ogni punto, rendendo il nuovo ricorso privo di fondamento giuridico.
Offensività e trattamento sanzionatorio
Uno dei pilastri del ricorso riguardava la configurabilità del reato sotto il profilo dell’offensività. La Cassazione ha confermato che la valutazione del giudice di merito era stata corretta, avendo analizzato le emergenze probatorie in modo coerente. Anche per quanto riguarda il trattamento punitivo e il diniego dei benefici di legge, la sentenza impugnata è risultata sorretta da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge quando si limitano a riprodurre censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Cassazione ha riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello aveva esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive, rendendo di fatto il ricorso un tentativo improprio di ottenere un terzo grado di merito.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre puntare a scardinare la logica della sentenza impugnata piuttosto che limitarsi a contestarne l’esito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Perché la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Se i motivi sono identici a quelli già respinti e la sentenza d’appello è logicamente motivata, il ricorso non presenta i requisiti necessari per essere esaminato.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che solitamente varia tra i mille e i seimila euro.
È possibile contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha omesso di motivare il diniego o ha seguito un ragionamento manifestamente illogico o contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46977 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46977 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all di una puntuale e lineare valutazione delle emergenze probatorie sia in relazione alla ritenu configurabilità del reato contestato per !a ritenuta offensività della condotta, sia con ri alla determinazione del trattamento punitivo. al denegato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena, anche questi temi rispetto ai quali la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive sul punto rilevato che alhnammissibilità del ricorso conseguono le pronuncia di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile COGNOME icorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Eui -o tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.