Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’Inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei temi più delicati della procedura penale, poiché delimita il confine tra il diritto di difesa e l’abuso dello strumento impugnatorio. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni già ampiamente trattate e risolte nei gradi di merito, senza apportare nuovi elementi critici, la Suprema Corte non può che sancirne l’improcedibilità.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava, in particolare, la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 73 comma 7 del Testo Unico Stupefacenti e il diniego della continuazione esterna tra i reati contestati. Tali elementi erano già stati oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, i quali avevano fornito risposte puntuali e giuridicamente coerenti.
La natura del ricorso in Cassazione
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Ciò significa che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo verificare se la legge sia stata applicata correttamente. Nel caso di specie, l’impugnazione è stata ritenuta carente di specificità, poiché non ha operato un confronto diretto con le argomentazioni fornite dalla sentenza d’appello.
Inammissibilità del ricorso e motivi riproduttivi
Un errore comune nella redazione dei ricorsi è la mera riproduzione di censure già vagliate e disattese. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tali motivi non siano consentiti in sede di legittimità. Se il giudice di merito ha già risposto con argomenti lineari e corretti, il ricorrente ha l’onere di contestare specificamente quelle motivazioni, non potendo limitarsi a ribadire la propria tesi originaria.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura manifestamente infondata e generica delle doglianze espresse. I motivi prospettati sono stati giudicati non consentiti dalla legge in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati dal giudice di merito. La Suprema Corte ha sottolineato come l’impugnazione omettesse di operare un confronto critico diretto con la decisione impugnata, limitandosi a ribadire considerazioni già superate. Tale mancanza di specificità rende il ricorso inidoneo a scalfire la solidità della sentenza di secondo grado.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che l’Inammissibilità del ricorso è la conseguenza inevitabile di una strategia difensiva che non si adegua ai rigidi canoni del giudizio di legittimità. Oltre alla conferma della sentenza impugnata, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre essere specifici e rivolti a scardinare la logica giuridica della sentenza avversata.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché i motivi sono considerati meramente riproduttivi e privi del necessario confronto critico con la sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può variare in base alla gravità della colpa.
Si può richiedere il riesame delle prove in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può rivalutare le prove o i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46962 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46962 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giu di merito in relazione alla non riscontrata sussistenza sia dei costituti giustificati dell’att ex ad 73 comma 7 Tus, sia dei presupposti utili alla rivendicata continuazione esterna valutazioni rispetto alle quali l’impugnazione omette di operare un confronto critico diret specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i. ricorrente a, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.