Inammissibilità del ricorso: i criteri di specificità in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più rigorosi nel giudizio di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso di truffa, ribadendo che la semplice prospettazione di una tesi alternativa non è sufficiente per accedere al sindacato della Cassazione. Per evitare il rigetto, l’impugnazione deve contenere critiche puntuali e specifiche alla struttura logica della sentenza di merito.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. Il ricorrente, dopo la conferma della responsabilità in grado di appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è limitato a una contestazione generica, senza individuare con precisione quali passaggi della sentenza fossero effettivamente viziati da illogicità o errori giuridici. In sostanza, la difesa ha tentato di indurre la Corte a una nuova valutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul mancato rispetto dei requisiti di specificità prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che il ricorso non può limitarsi a una lamentela astratta o alla riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e respinti nei gradi precedenti. La sanzione per tale carenza è l’inammissibilità, accompagnata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Un ricorso è considerato generico quando non indica gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato lacune argomentative idonee a scardinare il compendio indiziario posto alla base della condanna. La Corte ha chiarito che il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è sorretta da una motivazione logicamente coerente e priva di vizi giuridici manifesti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza della tecnica redazionale del ricorso. Non è sufficiente invocare genericamente un vizio di motivazione; è necessario dimostrare come e perché tale vizio incida sulla tenuta della decisione. L’inammissibilità del ricorso funge da presidio per la funzione nomofilattica della Cassazione, impedendo che la stessa venga trasformata in un terzo grado di merito. Per i cittadini e i professionisti, ciò significa che ogni motivo di impugnazione deve essere strettamente correlato ai punti della decisione impugnata, pena l’irricevibilità dell’istanza.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è generico quando non indica specificamente i punti della sentenza contestati e non spiega in che modo la motivazione del giudice sia illogica o contraria alla legge.
Si possono presentare nuove prove in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Verifica solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica, senza riesaminare i fatti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10319 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10319 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a front motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudic dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindaca che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento di que Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limit genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quel accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee a incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito» (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo Rv. 264441 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.