Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione conferma la condanna
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un esito frequente quando le doglianze difensive non rispettano i rigorosi criteri di specificità e novità richiesti dalla legge. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che non è possibile trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, specialmente quando le motivazioni dei giudici precedenti risultano solide e prive di vizi logici.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. La difesa ha articolato il ricorso su due punti principali: la contestazione dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo, e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi i punti erano già stati oggetto di discussione nei precedenti gradi di giudizio.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato la struttura del ricorso, evidenziando come il primo motivo fosse una semplice riproduzione di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che, quando una sentenza è immune da incongruenze logiche e risponde puntualmente alle deduzioni difensive, il ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha chiarito che il giudizio sulla loro concessione spetta esclusivamente al giudice di merito. Se tale giudizio è sorretto da una motivazione sufficiente e non illogica, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha introdotto elementi critici nuovi o idonei a scardinare l’impianto logico della sentenza d’appello. Il primo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo, privo di quel carattere di specificità necessario per superare il vaglio di ammissibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva già esaminato adeguatamente le deduzioni difensive, fornendo una spiegazione razionale e coerente per il diniego delle attenuanti. La mancanza di vizi logici manifesti rende la decisione di merito insindacabile.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata. Tale esito comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono necessariamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata senza limitarsi a una sterile ripetizione di quanto già sostenuto in appello.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se riproduce motivi già esposti?
La Cassazione non è un terzo grado di merito; se i motivi sono identici a quelli già respinti e la sentenza d’appello è logicamente corretta, il ricorso manca della specificità necessaria.
È possibile contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in Cassazione?
Solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente mancante o manifestamente illogica, altrimenti la valutazione resta di esclusiva competenza del giudice di merito.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria proporzionata, solitamente destinata alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9867 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9867 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i.
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:
il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del dolo, è meramente riproduttivo d censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2 e 3 sella sentenza impugnata);
il secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026.