Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7544 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7544 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2195/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui: CODICE_FISCALE) nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 27 gennaio 2025 confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all’art.75 comma 2 d.lgs 159/2011.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato eccependo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e relativa carena di motivazione, nonchØ l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Al di là dell’enunciazione sotto forma di elenco dei denunciati vizi che affetterebbero l’impugnato provvedimento il ricorso non contiene alcuna argomentazione che si confronti con le motivazioni dell’avversata sentenza.
¨ inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al ” decisum ” della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273369 – 01)
All’evidenza, dunque, l’atto di impugnazione Ł privo dei requisiti minimi di forma richiesti
dall’art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., poichŁ non enuncia i motivi della impugnazione, nØ le ragioni in fatto ed in diritto che li sorreggono.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME