Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1565 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1565 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in data 30 maggio 2019 nei confronti di COGNOME, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di tentata rapina aggavata e connesse lesioni personali, di cui agli artt. 81 cpv., 56, 628 commi secondo e terzo n. 3 bis, 582 cod. pen.
Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all’applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltant l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato pure che tali censure – iterate dall’atto di appello e disattese dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici – genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in punto di contestazione della recidiva, attesi i numerosissimi precedenti penali contro il patrimonio, sintomatici di una spiccata, crescente propensione a delinquere ed ostativi anche alla concessione delle attenuanti generiche) e censurare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima;
considerato, altresì, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per il reato di lesioni per supposta carenza dell’elemento soggettivo, 2 non è ammesso in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), in
quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l’atto d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.