Inammissibilità del ricorso: la precisione è d’obbligo in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti, ma deve articolare critiche specifiche e tecnicamente fondate.
Nel caso analizzato, un cittadino ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello, lamentando violazioni di legge e carenze nella motivazione riguardanti sia la sua responsabilità penale che l’entità della pena inflitta. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze erano prive di una reale connessione con il contenuto della sentenza impugnata.
L’analisi dei fatti e la decisione
Il ricorrente ha tentato di ribaltare il verdetto di secondo grado senza però indicare con precisione quali passaggi della motivazione fossero errati o quali norme di legge fossero state violate. La Corte di Cassazione ha esaminato gli atti, riscontrando che la sentenza d’appello era, al contrario, estremamente puntuale, lineare e immune da difetti logici.
La decisione della settima sezione penale è stata netta: il ricorso non può essere accolto se non contiene l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto che giustificano le censure. Di conseguenza, oltre al rigetto dell’istanza, è scattata la condanna pecuniaria per il ricorrente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è necessario che chi impugna la sentenza indichi chiaramente il nesso tra le proprie critiche e la motivazione del provvedimento contestato. Nel caso di specie, le lamentele sono state giudicate generiche e meramente assertive, poiché non hanno saputo scalfire la solidità argomentativa della Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito, ma una verifica sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità evidenziano le gravi conseguenze processuali ed economiche derivanti da un ricorso mal formulato. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il pagamento delle spese del procedimento, ma anche il versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica capace di individuare vizi reali e documentabili, evitando impugnazioni basate su argomentazioni vaghe che portano inevitabilmente alla chiusura negativa del caso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici o se mancano i riferimenti precisi alle parti della sentenza che si intendono contestare.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la misura della pena in sede di legittimità?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione illogica o mancante nel determinare la sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40902 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asserite violazioni di leg motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla misura della pena adottat puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano le censure e dei corr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, che di contro, appare, su tali tem lineari, così da risultare immune da doglianze prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.