Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42775 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME, condannato alle pene legge in ordine al delitto di cui all’art. 349 cod. peri., deduce in modo del tutto gen violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 1:31 bis cod. pen. e, con il secondo motivo, altrettanto genericamente lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità;
Considerato che i motivi in parola sono inammissibili in quanto non specifici, poi prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorre le richieste, osservandosi peraltro che, stando alla sentenza impugnata, il manca riconoscimento dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto non aveva costituito ogge motivo di appello e che sull’esclusione dell’esimente dello stato di necessità la sentenza cont adeguata motivazione con cui il ricorrente in alcun modo si confronta;
Ritenuto, quanto ai motivi nuovi dedotti con la memoria successivamente depositata, che la loro ammissibilità dipende da quella dell’impugnazione a cui i medesimi accedono, ai sens dell’art. 585, comma 4, ult., parte, cod. proc. pen., sicché, valutata, per quanto sopra l’inammissibilità dei motivi proposti con il ricorso, tale conseguenza processuale si esten motivi nuovi (cfr., di recente, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387), i quali, pe nulla di significativo aggiungono alle doglianze originariamente proposte, non potendo ovviamente valutare l’eventuale sopravvenuta prescrizione con riguardo ad un ricorso inammissibile;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.