Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 243 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME NOME ed i motivi nuovi con cui si ins nei motivi di ricorso facendo presente che, nonostante non siano state enunciate nei motivi d appello le richieste di circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici, gli stessi sono fatti oggetto di richiesta in udienza;
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabili dell’imputato e la mancata concessione delle attenuanti generiche non si confrontano con la decisione di secondo grado che, partendo proprio dalla responsabilità del ricorrente ritenut sussistente dal Tribunale e non confutata in sede di gravame dal ricorrente, in accoglimento de motivo di ricorso del Procuratore Generale, ha giudicato il fatto non avere il carattere d tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; che il ricorrente pone censure afferenti alla riten responsabilità facendo diretto ma precluso riferimento ai dati probatori valorizzati dalla Cort appello;
che egualmente generica risulta la censura rivolta alla decisione che non ha ritenuto d concedere le attenuanti generiche ed “i doppi benefici” di legge, visto che nessuna richiesta riguardo è stata formulato dal ricorrente che riporta nel motivo di ricorso evenienza eccentric rispetto al contenuto della decisione;
ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa e ribadito nei motivi aggiun neppure in sede di udienza celebratasi in Corte di appello è stata formulata richiesta concessione delle attenuanti generiche e dei “doppi benefici” (in tal senso il verbale di udie del 25 marzo 2022 in cui si dà atto dell’opposizione alle richieste istruttorie formulat Procuratore generale e si richiede la conferma della decisione di primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022