Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46766 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche, è del tutto inconferente alla fattispecie in rassegna, dato che già il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti in parola, applicando una diminuzione della pena nella massima estensione consentita (da 6 mesi di reclusione a 4 mesi);
Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2) rispetto a una pena applicata in misura prossima al minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023