Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4864 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, la sentenza della Corte di appello di Bari che – per quel che qui rileva – ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio nei confronti del secondo, confermando la penale responsabilità di COGNOME COGNOME COGNOME reato di cui all’art. 416 cod. pen. e di COGNOME COGNOME COGNOME reati di cui agli artt. 476 615-ter, , 479, 476, 482, 640 comma 2, n. 1, cod. pen., oltre al trattamento sanzionatorio irr al COGNOMECOGNOME
considerato quanto al ricorso del COGNOME, che:
il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in r dell’incompatibilità del Giudice di primo grado – è manifestamente infondato poiché l’event incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nulli giudizio. (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999 – dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 – 01);
il secondo motivo – che assume il vizio di motivazione, l’erronea valutazione della p e la violazione degli artt. 125 e 179 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen.motivo (erroneamente indicato con il n. 4) – che assume il vizio di motivazione in relazion sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – sono patentemente generici e versati in fatto p si affidano a enunciati volti a perorate un diverso apprezzamento di fatto peraltro avendo rigua elementi esposti nell’ordinanza cautelare resa nei confronti del ricorrente e non all’iter della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
il quarto motivo (erroneamente indicato con il n. 5) – che adduce la violazione degli 133 e 99 cod. pen in ordine al trattamento sanzionatorio e alla recidiva – è del tutto privo di s in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto gene non riferibili puntualmente al caso in esame (se non per l’assertivo riferimento alle condizioni dell’imputato), il che esime dall’immorare oltre;
considerato che l’unico motivo di ricorso del COGNOME – che denunciato il motivazione in ordine alla determinazione della pena – è manifestamente infondato e generico quanto la Corte distrettuale, nel modificare in mitius la pena in accoglimento in parte qua del gravame, valorizzando il positivo contegno processuale e così dando conto in maniera congrua logica dell’elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha con preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 239 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 27 – 01), ha determinato la pena ben per il reato più grave al di sotto del medio edittale (Se 11329 del 09/12/2019 – dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 – 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/201 Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01) e ha compiuto aumenti non elevati per i rimanenti reati (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 28
– 01, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di p correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato r il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente materiale di pene), non concedendo la sospensione condizionale in ragione della misura dalla pen finale, superiore ai limiti di legge; rispetto a tale iter, il ricorso finisce per perorate un diverso appezzamento di merito, qui non consentito per il tramite pure di un richiamo generico agli elem che non sarebbero stati considerati;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 44 Così deciso il 5/1:131/2025.