Inammissibilità del ricorso: quando la gravità del fatto e la recidiva chiudono le porte
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi che regolano l’inammissibilità del ricorso, fornendo chiarimenti cruciali sulla valutazione della gravità della condotta e sul bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti. Questa decisione sottolinea come un’analisi superficiale dei fatti o una debole contestazione delle valutazioni di merito non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, criticava il giudizio di equivalenza formulato tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche concesse, che di fatto neutralizzava l’effetto benefico di queste ultime sulla determinazione della pena.
La condotta specifica al centro del processo vedeva il ricorrente allontanarsi dalla propria abitazione per incontrare un’altra persona, la quale si dava successivamente alla fuga. Secondo i giudici di merito, questo comportamento presentava una gravità tale da non poter essere considerato di ‘particolare tenuità’.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambi i motivi di doglianza. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi giuridici che governano sia la valutazione della gravità del reato sia il bilanciamento delle circostanze.
La Valutazione sulla Gravità della Condotta
In merito al primo motivo, la Cassazione ha ritenuto la censura infondata. I giudici hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva correttamente attribuito rilevanza alla ‘apprezzata gravità della condotta’. L’allontanamento dall’abitazione e l’incontro con un soggetto datosi alla fuga non sono stati considerati elementi trascurabili. Tale valutazione, secondo la Suprema Corte, costituisce un giudizio di fatto, adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici manifesti, che in questo caso non sono stati riscontrati.
Il Bilanciamento tra Recidiva e Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha spiegato che il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo. I giudici di merito non solo avevano applicato il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, ma avevano anche giustificato la loro decisione sulla base della ‘spiccata capacità a delinquere’ del ricorrente. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la concessione stessa delle attenuanti generiche avesse già mitigato la pena, rendendo il giudizio di equivalenza una scelta logica e conforme alla normativa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano su due pilastri fondamentali. Primo, il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede una valutazione complessiva della condotta che tenga conto di tutti i suoi aspetti, inclusa la gravità intrinseca. Un comportamento che rivela una certa pianificazione o che si inserisce in un contesto allarmante non può essere liquidato come ‘tenue’.
Secondo, il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. Quando questo giudizio è fondato su elementi concreti, come la personalità dell’imputato e la sua storia criminale (la ‘capacità a delinquere’), e supportato da una motivazione logica, non può essere messo in discussione in Cassazione. La recidiva, in particolare, è un indice significativo della pericolosità sociale che il giudice deve attentamente ponderare.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. L’inammissibilità del ricorso scatta quando i motivi proposti si risolvono in una mera rilettura dei fatti già vagliati dai giudici dei gradi precedenti o quando le censure non individuano vizi di legittimità specifici. La decisione insegna che, per ottenere l’applicazione di istituti favorevoli come la non punibilità per tenuità del fatto, è necessario che la condotta sia realmente marginale. Allo stesso modo, per contestare il bilanciamento delle circostanze, non basta dissentire dalla valutazione del giudice, ma occorre dimostrare un errore di diritto o un vizio logico palese nella sua motivazione.
Perché è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente, che si era allontanato dalla sua abitazione per parlare con un’altra persona poi fuggita, avesse una gravità tale da non poter essere considerata di particolare tenuità, rendendo così inapplicabile l’art. 131-bis cod. pen.
Come è stato giustificato il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche?
Il giudizio di equivalenza è stato ritenuto corretto perché motivato non solo dal divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., ma anche dalla spiccata capacità a delinquere del ricorrente, elemento che giustificava di non dare ulteriore peso alle circostanze attenuanti già concesse.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANZARO il 16/06/1995
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale assegnato rilevanza all’apprezzata gravità della condotta che aveva visto il ricorrent allontanarsi dall’abitazione per parlare con altra persona che poi si dava alla fuga;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il giudizio di equivalenza tra recidiva contestata e circostanze attenuanti generiche motivatamente fondato sul divieto di prevalenza ex art. 69, quarto comma, cod. pen., non prima di aver rilevato come il giudizio di equivalenza fosse comunque giustificato dalla spiccata capacità a delinquere de ricorrente e dalla complessivamente adeguata determinazione della pena, mitigata attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024