Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36249 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., nonché i vizi motivazionali de sentenza impugnata, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati co riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il propr sindacato;
che, inoltre, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, peraltro, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difens dell’appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare pagg. 4 – 6);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.