Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8197/2024 offre un’importante lezione sull’ inammissibilità del ricorso nel processo penale. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta sollevare critiche astratte, ma è necessario confrontarsi direttamente e specificamente con le motivazioni del giudice precedente. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si basavano essenzialmente su due punti: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Analisi dei Motivi e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili.
Il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato respinto perché totalmente generico. Le doglianze del ricorrente erano formulate come proposizioni astratte, senza un reale e puntuale collegamento con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In pratica, mancava un dialogo critico con la decisione che si intendeva contestare.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Cassazione ha evidenziato come, in realtà, la Corte di merito le avesse riconosciute. Tuttavia, le aveva correttamente bilanciate in un giudizio di equivalenza con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale dell’imputato. Questo bilanciamento, pur non portando a un’ulteriore riduzione, aveva comunque già permesso di applicare una pena significativamente più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non può essere un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata. La genericità dei motivi, ovvero la loro incapacità di colpire un punto preciso e argomentato della decisione precedente, conduce inevitabilmente all’ inammissibilità del ricorso.
Inoltre, la Corte ribadisce che, una volta dichiarata l’inammissibilità, e in assenza di prove che dimostrino una mancanza di colpa del ricorrente in tale esito (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), scattano due conseguenze automatiche: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro, ritenuta una somma equa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: l’impugnazione di una sentenza è un atto tecnico che richiede precisione e specificità. Le critiche generiche e astratte sono destinate al fallimento e comportano costi aggiuntivi per chi le propone. La decisione conferma che il corretto bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere messo in discussione in Cassazione se la motivazione è logica e coerente. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente l’importanza di formulare ricorsi ben argomentati e pertinenti per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano totalmente generici e astratti, non si correlavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, uno dei motivi era infondato, in quanto le attenuanti generiche erano state di fatto riconosciute e bilanciate dalla corte di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in termini vaghi e astratti, senza contestare in modo puntuale e specifico le argomentazioni e le ragioni esposte dal giudice nella sentenza che si sta impugnando. Non basta esprimere un dissenso generico, ma bisogna indicare precisamente dove e perché la motivazione del giudice sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
Le conseguenze sono due: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME, che dedu il vizio di motivazione, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolat proposizioni astratte, che non si correlano con la motivazione della sentenza impugnata;
considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo l Corte di merito, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, riconosciuto dette attenua pur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale che comunque ha consentito una drastica riduzione della pena inflitta;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2.000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in Favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.