Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze negative per il ricorrente. Questo principio è cruciale per comprendere la logica e il rigore della procedura penale.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione: l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non è entrata nel merito della questione. Ha invece rilevato un vizio preliminare e insuperabile: l’unico motivo di ricorso era formulato in termini di estrema genericità. L’imputato, infatti, si era limitato a prospettare deduzioni vaghe, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Questo tipo di impugnazione non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge per consentire al giudice di legittimità di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il ricorso per cassazione deve contenere una critica mirata e specifica delle ragioni esposte nella decisione che si contesta. Non può risolversi in una semplice riproposizione di argomenti generici o in una mera richiesta di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. 
Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente sono state giudicate astratte e non pertinenti rispetto alla struttura logico-giuridica della sentenza della Corte d’Appello. Citando precedenti conformi, i giudici hanno sottolineato che un motivo di ricorso è inammissibile quando non riesce a individuare il punto debole della motivazione avversaria, limitandosi a una critica superficiale. Di conseguenza, non potendo esaminare il merito della questione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è che la condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. La seconda è di natura economica: l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Questo caso serve da monito: la redazione di un ricorso, in particolare per cassazione, è un’attività tecnica che richiede precisione, rigore e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Le impugnazioni basate su motivi generici non solo sono destinate all’insuccesso, ma comportano anche un aggravio di spese per chi le propone.
 
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano caratterizzati da ‘estrema genericità’, ovvero non contestavano in modo specifico e dettagliato gli errori di diritto o di motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità, inoltre, rende definitiva la condanna precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando si limita a esprimere un dissenso generico con la decisione del giudice precedente, senza individuare e argomentare in modo preciso quali norme di legge sarebbero state violate o in cosa consisterebbe il vizio logico della motivazione della sentenza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34522  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo aveva condanNOME per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo del ricorso dell’imputato – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta penale responsabilità dell’imputato – è inammissibile in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità (v., tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, COGNOME. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 258962).;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
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