Inammissibilità del Ricorso per Furto: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulle conseguenze di una impugnazione manifestamente infondata. Al centro del caso vi è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per furto, il quale aveva tentato di far valere un presunto difetto di querela e vizi nella determinazione della pena. La pronuncia ribadisce principi consolidati in materia di procedura penale e di valutazione della motivazione delle sentenze di merito.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato per il delitto di furto dalla Corte di Appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento della condanna, basando la propria difesa su due motivi principali: la presunta improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela e un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorso si articolava su due doglianze specifiche, entrambe ritenute dalla Suprema Corte manifestamente infondate, determinando così una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Il Presunto Difetto di Querela
Il primo motivo sollevato dalla difesa riguardava la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato. A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il reato di furto, anche se aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2 cod. pen., è diventato procedibile a querela della persona offesa. Il ricorrente sosteneva che tale condizione di procedibilità non fosse stata soddisfatta.
Tuttavia, la Corte ha smentito categoricamente questa affermazione, evidenziando come dagli atti processuali risultasse in modo inequivocabile che la querela era stata sporta in data 8 febbraio 2023. La deduzione di una violazione di legge smentita dalle evidenze documentali è stata giudicata, pertanto, palesemente infondata.
La Contestazione sul Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo di ricorso denunciava un vizio di motivazione nella determinazione della pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la misura della sanzione imposta.
Anche questa censura è stata respinta. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte territoriale avesse fornito una motivazione congrua e logica, fondata sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. In particolare, la decisione teneva conto di due fattori preponderanti: il valore dei beni sottratti e i numerosi precedenti penali del ricorrente. La Cassazione ha ribadito che la valutazione di tali elementi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità se la motivazione è immune da vizi logici.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Il primo motivo si basava su una circostanza (l’assenza di querela) smentita per tabulas, cioè dagli atti del processo. Il secondo motivo, invece, mirava a una rivalutazione del merito della decisione sanzionatoria, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice inferiore è logica e coerente. La Corte ha sottolineato che l’apprezzamento degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. è riservato al giudice di merito e non può essere utilmente censurato prospettando una diversa valutazione degli stessi elementi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha conseguenze significative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non solo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di fondare i ricorsi per cassazione su vizi concreti e non su mere contestazioni di fatto o su affermazioni smentite dagli atti.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio se si basa su affermazioni smentite dagli atti processuali o se contesta la valutazione dei fatti riservata al giudice di merito senza evidenziare vizi logici nella motivazione.
È possibile contestare con successo una condanna per furto sostenendo la mancanza di querela se questa è presente agli atti?
No. Come stabilito in questa ordinanza, se dagli atti processuali risulta chiaramente che la querela è stata regolarmente sporta, il motivo di ricorso basato sulla sua presunta assenza è manifestamente infondato e viene respinto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alla colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di furto;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordin alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, essendo il reato s riqualificato nell’ipotesi di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., divenuto procedibile a q a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali risulta che la querela è stata spo in data 8 febbraio 2023;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazi in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel nov di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del p discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 0 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) e in forza dei quali ha condivis commisurazione della pena da parte del primo Giudice (sia con riguardo alla pena base sia all’aumento per recidiva), segnatamente richiamando il valore dei beni sottratti e i numer precedenti riportati dal ricorrente; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato tramit la prospettazione di elementi ritenuti della difesa meritevoli di un diverso vaglio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.