Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41245 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato a lui ascritto al capo b) di imputazione perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione per il reato ex art. 612, comma 2, cod. pen., di cui al capo a), con conferma delle statuizioni civili;
Considerato che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo a) di imputazione, sono inammissibili in quanto il reato in questione, di cui all’art. 612, comma 2 cod. pen., risulta in realtà prescritto il 20 giugno 2023, pertanto in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello, del 25 ottobre del 2022, e trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che censura inosservanza della legge penale per violazione del principio della presunzione d’innocenza in ragione della presunta incertezza del quadro probatorio, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, altresì, generico per indeterminatezza, perché – privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che i restanti motivi di ricorso, che censurano violazione di legge per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonché inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena irrogata ed, infine, vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi, gli stessi, considerare pertanto non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che in data 31 agosto 2023 la difesa di parte civile ha fatto perveni conclusioni scritte, con le quali ha chiesto confermarsi sentenza di condanna statuizioni civili dei gradi di merito, senza tuttavia provvedere al deposito nota spese del giudizio di legittimità, circostanza che impedisce la formazione de contraddittorio sul tema della relativa decisione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 13/09/2023