Inammissibilità del ricorso: chiarezza sul dispositivo di sentenza
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio. Spesso, la strategia difensiva si concentra su presunti vizi formali del dispositivo che, tuttavia, devono essere valutati alla luce della struttura complessiva della decisione giudiziaria.
Il caso analizzato
Un imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte contestando la validità di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La tesi difensiva sosteneva la nullità del provvedimento poiché il dispositivo non riportava espressamente l’entità della pena stabilita nel primo grado di giudizio. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe inficiato la legittimità della decisione di secondo grado.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. I giudici hanno rilevato che la sentenza di primo grado aveva già disposto correttamente la sospensione condizionale della pena. La Corte d’Appello, intervenendo sul caso, aveva riformato la decisione originaria esclusivamente per aggiungere il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando espressamente ogni altra statuizione precedente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di integrazione tra le sentenze di merito. Quando il giudice d’appello conferma la decisione di primo grado, limitandosi a una riforma parziale che non tocca l’entità della sanzione, non è necessaria la ripetizione analitica della pena nel nuovo dispositivo. La conferma del resto della sentenza implica il recepimento automatico delle statuizioni sanzionatorie già determinate. Il vizio di nullità invocato dal ricorrente risulta quindi inesistente, poiché la volontà del giudice di secondo grado è chiaramente desumibile dal rinvio alla decisione confermata. La condotta processuale del ricorrente, basata su motivi manifestamente infondati, ha attivato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte evidenziano le conseguenze rigorose derivanti dalla presentazione di ricorsi privi di fondamento giuridico. Oltre al rigetto delle istanze, il sistema prevede una sanzione pecuniaria deterrente in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una valutazione tecnica rigorosa prima di adire la giurisdizione di legittimità, specialmente quando si contestano aspetti formali che trovano una spiegazione logica e sistematica nella continuità tra i gradi di giudizio.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
La mancata indicazione della pena nel dispositivo d’appello è sempre motivo di nullità?
No, se la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado e interviene solo su benefici accessori come la non menzione, la pena originaria resta valida.
Qual è la differenza tra sospensione condizionale e non menzione della condanna?
La sospensione condizionale blocca l’esecuzione della pena detentiva, mentre la non menzione evita che la condanna appaia nei certificati del casellario richiesti dai privati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50155 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50155 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
La sentenza di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso in cassazione ha disposto la sospensione condizionale della pena.
La nullità (per non avere nel dispositivo riportato la pena del primo grado) della sentenza di appello non sussiste in quanto la stessa riforma la decisione di primo grado limitatamente alla non menzione (che dispone), con la conferma nel resto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.IMI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023