Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’ammissibilità del ricorso e l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha accolto solo parzialmente (riducendo la pena inflitta in primo grado ad anni due e mesi quattro di reclusione) l’appello proposto da NOME avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 4 luglio 2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.416 cod. pen. commesso per realizzare – assieme ai due coimputati NOME e NOME e ad altri soggetti non identificati – un numero indeterminato di delitti di esportazione illegale di armamenti militari (capo 1 della rubrica) e dei reati di cui all’art.25 L.185/90, aggravati dalla circostanza della transnazionalità (art. 4 1.146/2006) 1 con riferimento a cinque episodi (capi 2,3,4,5 e 6) concernenti l’esportazione in Somalia (paese nei confronti del quale sussiste l’embargo totale delle Nazioni Unite e della Unione Europea) di veicoli militari non smilitarizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni.
1.1. Con il proprio gravame NOME aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato o con altra formula e, in via subordinata, i riconoscimento dell’attenuante ex art.114 cod. pen. e la riduzione della pena.
1.2. La Corte territoriale, come detto, ha accolto l’appello limitatamente alla misura della pena che ha ridotto ad anni due e mesi quattro di reclusione così determinata: pena base per il reato ex art.416 cod. pen. anni tre, aumentata di anni uno per l’aggravante speciale, ridotta per le già concesse generiche ad anni tre e mesi due, aumentata ad anni tre e mesi sei per la continuazione e ridotta ad anni due e mesi quattro per la scelta del rito abbreviato.
1.3.11 giudice di appello ha invece respinto nel resto il gravame dell’imputato confermando al riguardo il giudizio di penale responsabilità espresso dal Giudice per le indagini preliminari.
In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che il divieto di esportazione dei mezzi oggetto di imputazione sussiste a prescindere dal fatto che essi siau immatricolati ad uso civile ed ha altresì escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un errore su legge extra penale con riferimento alla nozione di armamento, poiché l’art.2 lett. e) della L.185/90 a3± indicate tra il materiale di armamento anche i carri ed i veicoli appositamente costruiti per uso militare. Inoltre, la prova della consapevolezza dell’imputato circa la illegalità delle esportazioni è stata confermata dal contenuto di una intercettazione del 23 settembre 2016 tra il medesimo e tale NOME COGNOME, nel corso della quale l’NOME aveva rappresentato al suo interlocutore che le macchine in questione non potevano essere esportate essendo considerate dalla legge italiana come armi.
1.4. Quanto poi al secondo motivo di appello la Corte territoriale ha evidenziato che la prova della partecipazione dell’NOME alle singole operazioni oggetto di contestazione, così come dell’aggravante della transazionalità, si ricava dalle dettagliate informative acquisite agli atti essendosi svolto il procedimento secondo il rito abbreviato.
Parimenti è stata ritenuta provata anche l’associazione per delinquere sulla base della stabile organizzazione creata per esportare illegalmente i mezzi militari e per eludere ed aggirare gli ostacoli e compiere un numero indeterminato di reati.
Avverso la predetta sentenza NOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata associazione per delinquere.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento al concetto di armamento militare di cui all’art.25 L.185/90.
Infine, alla odierna udienza, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte osserva che il ricorso è inammissibile perché tardivo.
1.1. Esso è stato, infatti, proposto in data 2 marzo 2021 e perciò tardivamente; invero, dalla consultazione degli atti presenti nel fascicolo (che questa Corte può esaminare ai fini dell’accertamento della tempestività della impugnazione) risulta che il dispositivo della sentenza di appello letto alla udienza tenutasi il giorno 11 settembre 2020 indicava, come termine per il deposito della motivazione, quello di giorni novanta e che la sentenza è stata pubblicata il giorno 18 novembre 2020 e, perciò, entro il suddetto termine.
Ne consegue che i quarantacinque giorni, di cui all’art.585, lett. c), cod. proc. pen., per proporre ricorso per cassazione decorrevano dal novantesimo giorno successivo all’il settembre 2020.
Avendo, invece, NOME proposto il ricorso per cassazione soltanto il giorno 2 marzo 2021, la sua impugnazione risulta tardiva e perciò va dichiarata inammissibile.
Deve poi osservarsi che l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Firenze ha provveduto a correggere il dispositivo della sentenza pubblicata il 18 novembre 2020 (mediante l’indicazione in esso del termine dei novanta giorni per il deposito
della motivazione come indicato nel dispositivo letto in udienza), non vale – come invece sostenuto dal ricorrente – a far decorrere dalla data del deposito della correzione un nuovo termine per il deposito delle motivazioni, dato che esso era stato già fissato nel dispositivo ritualmente letto in udienza e che le motivazioni erano state depositate nel rispetto dello stesso termine.
In sostanza, quindi, l’ordinanza di correzione è valsa unicamente a sanare l’omissione contenuta nel dispositivo della sentenza, ma non già a far decorrere un nuovo termine per il deposito delle motivazioni, dato che esso era quello indicato al momento della lettura del dispositivo e non poteva essere più modificato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Co cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022.