Inammissibilità del ricorso e resistenza passiva
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito processuale frequente quando l’impugnazione non rispetta i criteri di specificità richiesti dalla legge. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affrontato il tema della resistenza passiva e dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il caso della resistenza passiva
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il reato di resistenza. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza d’appello sostenendo la natura passiva della condotta e richiedendo l’applicazione dell’art. 131-bis del Codice Penale. Tuttavia, i motivi presentati sono stati giudicati privi di quella specificità necessaria per scalfire l’impianto motivazionale della Corte d’Appello.
La genericità dei motivi di ricorso
La Cassazione ha rilevato che le doglianze erano una mera riproposizione di quanto già discusso in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici concreti. Questa inammissibilità del ricorso deriva dal fatto che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si rivalutano i fatti.
Le motivazioni
I giudici di piazza Cavour hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione esaustiva e logica circa la responsabilità penale e la gravità dell’episodio. La mancata contestazione puntuale di tali argomentazioni rende il ricorso inammissibile per genericità. Inoltre, l’invocata tenuità del fatto è stata respinta poiché non sono stati forniti elementi idonei a ribaltare la valutazione sulla gravità della condotta già espressa dai giudici di merito.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve essere ancorato a critiche specifiche e non può limitarsi a una generica richiesta di revisione. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del rigore processuale applicato in caso di ricorsi manifestamente infondati.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte non entra nel merito della questione sollevata, confermando la sentenza precedente.
Quando si applica la particolare tenuità del fatto?
Si applica quando il danno o il pericolo derivante dal reato è minimo e la condotta non è abituale, portando alla non punibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11543 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG.30649/25
Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente in punto di c.d. resistenza passiva e di tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che ha rivalutato l’accertamento della responsabilità e la gravità del fatto, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 6 marzo 2026