Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione conferma la condanna
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nei giudizi di legittimità, specialmente quando le doglianze si limitano a questioni di fatto già ampiamente discusse. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che motivi generici o meramente riproduttivi di quanto già esaminato in appello non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
I fatti oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla cessione di un campione di cocaina, atto propedeutico a un affare di narcotraffico più consistente. Gli imputati ricoprivano ruoli differenti: un soggetto agiva come intermediario tra i fornitori e gli acquirenti, mentre gli altri partecipavano attivamente alla ricezione della sostanza e alla gestione del pagamento. Le prove, derivanti da un solido compendio di intercettazioni, avevano documentato con precisione sia il momento della consegna del campione sia i successivi accordi economici relativi al prezzo pattuito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno evidenziato come le difese non abbiano proposto critiche specifiche alle motivazioni della sentenza d’appello, limitandosi a contestazioni vaghe sulla valutazione delle prove e sulla determinazione della pena. Tale approccio rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere esaminato nel merito.
Inammissibilità del ricorso e valutazione delle prove
L’inammissibilità del ricorso è scaturita dalla natura delle contestazioni, che miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa alla Cassazione. La Corte ha sottolineato che la ricostruzione della cessione della droga era basata su elementi probatori incensurabili. Il tentativo di rimettere in discussione la dinamica degli eventi già accertata nei gradi di merito è stato giudicato inammissibile, poiché il controllo di legittimità deve limitarsi alla coerenza logica della motivazione e non alla veridicità storica dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano sul corretto esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito. Per quanto riguarda l’esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la Corte ha ritenuto decisivi i precedenti penali degli imputati e i loro collegamenti con circuiti criminali di spessore. Sul fronte delle attenuanti generiche, il diniego è stato giustificato dalla totale mancanza di resipiscenza e dalla determinazione mostrata nella commissione del reato, elementi che impediscono una valutazione di particolare favore verso i condannati.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce che il ricorso per Cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio sui fatti. Quando le motivazioni della sentenza impugnata sono logiche e i motivi di ricorso risultano generici, l’esito è inevitabilmente l’inammissibilità. Questo caso evidenzia la necessità di una difesa tecnica capace di individuare vizi di legittimità reali, evitando di riproporre argomenti fattuali già respinti, che portano solo a un aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre questioni di fatto già decise o non contestano specificamente i punti della sentenza impugnata.
Si può applicare la particolare tenuità del fatto in presenza di precedenti penali?
No, la presenza di precedenti penali e i collegamenti con la criminalità organizzata giustificano l’esclusione del beneficio previsto dall’articolo 131-bis del codice penale.
Cosa impedisce il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche se l’imputato non mostra pentimento o resipiscenza e se la condotta criminale è stata attuata con determinazione e senza esitazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44122 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44122 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GRAMMICHELE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PONTIROLO NUOVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VAPRIO D’ADDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con l’atto di ricorso di COGNOME e COGNOME genericamente proposto rispetto all’incensurabile valutazione in fatto in ordine alla c campione di cocaina desunto dal compendio captativo considerato dal primo giudice / relativa al momento pregresso, concomitante – in cui il COGNOME assicura l’affare al Kedeli – e alla cessione – in cui sia i fornitori che i due predetti ricorrenti fanno riferimento a – (v. pg. 16 della sentenza in relazione a pg. 9 e sgg. della prima sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo del predetto atto di ricorso è genericamente propos ragioni di fatto sia in relazione alla dosimetria della pena sia in relazione alla e particolare tenuità del fatto, in costanza del corretto esercizio del potere discrezion dei precedenti penali a carico e dei collegamenti con circuiti criminali di spessor quest’ultimo che ha giustificato ineccepibilmente l’esclusione della ipotesi ex art. pen.;
Ritenuto che quanto al ricorso del COGNOME, il primo motivo è genericamente pro facendo mero rinvio ai motivi di appello proposti;
Ritenuto che il secondo motivo è del pari genericamente proposto per ragioni in fatto alla incensurabile valutazione a sostegno del ruolo di intermediario realizzato dal ric fornitori e COGNOME e la COGNOMEgalli in relazione alla cessione del campione di cocaina all ( v. pg. 16 della sentenza impugnata in relazione a pg. 9 ess. della prima sentenza);
Ritenuto che il terzo motivo sull’omesso riconoscimento delle attenuanti gener genericamente svolto in punto di fatto rispetto al corretto esercizio del potere disc parte del giudice di merito / che ha considerato ostativi la mancanza di resispiscenza mancanza di esitazione nella commissione del fatto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la cond ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023