Inammissibilità del ricorso: i rischi di un’impugnazione generica
L’inammissibilità del ricorso in sede di legittimità rappresenta uno degli esiti più severi per chi tenta di impugnare una sentenza di condanna senza rispettare i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce come la mancanza di un confronto critico con le motivazioni del giudice d’appello possa portare non solo alla conferma della pena, ma anche a pesanti sanzioni pecuniarie.
Il caso e i reati contestati
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per i delitti di danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in modo generico, una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove. Tuttavia, l’impugnazione non ha affrontato in modo analitico i passaggi logico-giuridici utilizzati dalla Corte d’Appello per confermare la responsabilità penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo proposto era del tutto privo di correlazione critica con la disamina effettuata dai giudici di merito. In particolare, il ricorso non esponeva ragioni idonee a scardinare le fondamenta della decisione impugnata, limitandosi a una critica astratta e ripetitiva. Questa carenza strutturale rende l’atto inidoneo a sollecitare il controllo della Cassazione, determinando l’immediata chiusura del procedimento senza un esame nel merito delle doglianze.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si concentrano sul dovere di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha chiarito che l’impugnazione deve necessariamente contenere l’indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, in rapporto diretto con i punti della sentenza contestati. Nel caso di specie, la difesa ha omesso di confrontarsi con la ricostruzione probatoria fornita nel grado precedente, rendendo il ricorso una mera obiezione formale priva di sostanza giuridica. Tale condotta processuale è stata valutata come colpevole, giustificando l’applicazione di una sanzione pecuniaria accessoria.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sanciscono la definitiva inammissibilità dell’istanza. Oltre alla conferma della condanna per danneggiamento e minaccia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa in Cassazione, dove la genericità dei motivi non è ammessa e comporta conseguenze economiche dirette per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non specifici o non si confrontano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
È possibile contestare nuovamente le prove in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può rivalutare il merito delle prove, ma solo verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48655 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/10/2021, aveva dichiarato NOME colpevole dei delitti di danneggiamento e minaccia a p.u., condannandolo alla pena di giustizia.
Rilevato che l’unico motivo proposto denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite in to assenza di correlazione critica con la compiuta disamina effettuata dai giudici d’appello ( pag 1 e 2) e con l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della reiezione dell’impugnazione difensiva in punto di responsabilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente