Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41282 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 14116/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Catania che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato tentata estorsione e di furto nnonoaggravato, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61 n.5 c pen. e rideterminato la pena;
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta viz motivazione quanto alla violazione dell’art.495 co.2 c.p.p. per omessa assunzione di prova decisiva e omessa motivazione su alcune circostanze favorevoli all’imputato – sono inammissibili in quanto mirano ad indurre questa Corte ad una diversa ricostruzione in fatto che è estranea al giudizio di legittimità;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva e alla negazione dell circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. – è aspecifico in quanto la distrettuale ha adeguatamente motivato su entrambi gli aspetti (cfr. pag. 5 della sentenz impugnata) e il ricorrente pare ignorare le argomentazioni della Corte, portando avanti un proprio ragionamento critico scevro da collegamenti con quanto sostenuto dai Giudici di appello;
Considerato che l’inammissibilità del ricorso principale determina quella dei motivi aggiun ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che a nulla rileva la pronunzia della Consulta evocata nei motivi aggiunti, posto che il Collegio di merito ha motivatamente negato che il fatto s iudice possa essere considerato di lieve entità;
Considerato, inoltre, non può darsi corso alla richiesta di prosciogliere l’imputato delitto di furto per mancanza di querela perché l’inammissibilità degli altri motivi ren procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall’articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi questo, viene definito “sostanziale” ma che, ciò nondimeno, produce l’effetto di render giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di non punibi precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME);
4
Rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.