Inammissibilità del ricorso: i limiti invalicabili della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale, agendo come filtro per garantire che solo le questioni di diritto realmente fondate giungano all’attenzione della Suprema Corte. Una recente ordinanza ha chiarito come l’eccezione di incompetenza territoriale e la contestazione della recidiva debbano rispettare criteri rigorosi per non essere rigettate.
Il caso e la contestazione territoriale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa in secondo grado. La difesa ha tentato di sollevare, in sede di legittimità, un’eccezione riguardante l’incompetenza territoriale del giudice che aveva proceduto. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale contestazione era tardiva. Nel diritto processuale, i tempi per eccepire il difetto di competenza sono perentori: superata la soglia prevista dal codice, la questione non può più essere riproposta, rendendo inevitabile l’inammissibilità del ricorso su questo punto.
La valutazione della recidiva e il merito
Il secondo motivo di doglianza riguardava l’applicazione della recidiva. L’imputato contestava la valutazione della propria pericolosità sociale effettuata dai giudici di merito. La Cassazione ha però evidenziato che tali censure non erano altro che una ripetizione di argomenti già ampiamente vagliati e respinti dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito aveva infatti fornito una motivazione puntuale e corretta, sottolineando l’accentuata pericolosità derivante dalla condotta specifica. Poiché la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la logicità della motivazione, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. In primo luogo, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata entro termini specifici all’inizio del processo; la sua proposizione tardiva ne preclude l’esame in Cassazione. In secondo luogo, per quanto concerne la recidiva, la Corte ha ravvisato una mancanza di specificità nei motivi di ricorso, i quali si limitavano a riproporre critiche di merito senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici nella sentenza impugnata. La decisione del giudice di merito è stata ritenuta coerente con i principi giuridici vigenti, rendendo i motivi del ricorrente non consentiti dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in virtù dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di fatto e questioni di diritto, evitando di intasare il sistema giudiziario con impugnazioni prive dei requisiti minimi di ammissibilità.
Cosa accade se si contesta l’incompetenza territoriale in ritardo?
L’eccezione viene considerata tardiva e non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione, portando alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso.
È possibile ridiscutere la pericolosità sociale in Cassazione?
No, la valutazione della pericolosità legata alla recidiva è una questione di merito. La Cassazione verifica solo che la motivazione del giudice precedente sia logica e corretta.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASSAQUINDICI NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto il primo si risolve in una tardiva e dunque non consent contestazione della incompetenza territoriale mentre il secondo replica profili di censura, inere alla ritenuta recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argome giuridici dal giudice di merito nel rimarcare la accentuata pericolosità dell’imputato deriv dalla condotta a giudizio;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.