Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello Fallito Blocca Leggi Favorevoli
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di questioni sopravvenute, anche se queste potrebbero essere favorevoli all’imputato. Il caso in esame riguarda un ricorso per una condanna per furto aggravato, ma la cui analisi si è fermata a uno stadio preliminare, impedendo l’applicazione della Riforma Cartabia sulla procedibilità a querela. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato commesso in concorso, ha presentato ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello aveva confermato la pena di 9 mesi di reclusione e 200 euro di multa, ritenendola congrua. La motivazione faceva leva sulle modalità dell’azione, considerate “sintomatiche della spiccata abilità delinquenziale” dell’imputato, e sulla sua “reprensibile personalità”, desunta dai precedenti penali.
I Motivi dell’Appello e l’inammissibilità del ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali: la violazione di legge per la mancata disapplicazione della recidiva e il mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.). La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato tali argomentazioni, giudicandole “manifestamente infondate”. Secondo i giudici, le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per giustificare la pena, seppur di poco superiore al minimo, erano sufficienti anche a motivare implicitamente la scelta di non escludere la recidiva. Inoltre, il motivo relativo alla tenuità del fatto era stato solo enunciato senza essere adeguatamente sviluppato. Questa manifesta infondatezza ha portato a una conseguenza drastica: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Riforma Cartabia e la Questione della Querela
Durante il periodo di pendenza del ricorso in Cassazione, è entrata in vigore una modifica legislativa di grande rilievo: il D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”). Questa riforma ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto, rendendolo perseguibile solo a seguito di una querela della persona offesa. Nel caso di specie, non risultava presentata alcuna querela. In teoria, questa modifica avrebbe potuto portare all’estinzione del reato per improcedibilità, con un esito favorevole per l’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione: il Principio della “Barriera” Processuale
Qui emerge il cuore della decisione. La Corte Suprema ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile. Questo vizio originario impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale dinanzi alla Cassazione. Di conseguenza, la Corte non può esaminare alcuna questione, nemmeno quelle, come la mancanza di querela, che potrebbero portare a una sentenza di proscioglimento. Si tratta di un principio consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Salatino” del 2018 e ribadito specificamente per la Riforma Cartabia da una precedente pronuncia del 2023. In sostanza, un ricorso nato “male”, perché manifestamente infondato, non permette al giudice di legittimità di “guardare oltre” e applicare le novità legislative favorevoli.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La condanna per furto è diventata quindi definitiva. Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede il massimo rigore tecnico-giuridico. Motivi di ricorso deboli o non adeguatamente argomentati non solo non hanno speranza di accoglimento, ma possono precludere l’applicazione di normative favorevoli sopravvenute, cristallizzando una condanna che, altrimenti, avrebbe potuto essere annullata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come “manifestamente infondati”. Gli argomenti relativi alla disapplicazione della recidiva e alla particolare tenuità del fatto non erano sufficientemente solidi né sviluppati in modo adeguato per poter essere presi in esame.
Una nuova legge ha reso il furto perseguibile solo su querela. Perché non è stata applicata in questo caso?
La nuova legge non è stata applicata perché l’inammissibilità del ricorso ha impedito la formazione di un valido rapporto processuale. Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, quando un ricorso è inammissibile, il giudice non può pronunciarsi su questioni sopravvenute, come la modifica delle condizioni di procedibilità del reato.
Quali sono le conseguenze per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Inoltre, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 novembre 2022 di conferma della sentenza di °condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, nn. 4 e 8-bis cod. pen., commesso in Roma il 4 dicembre 2015.
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva e al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha spiegato che la pena di mesi 9 di reclusione e eur0 200,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale era rispettosa dei parametri di cui all’art. 133 e che il discostamento dal. minimo si giustificava per le particolari modalità dell’zione, “sintomatiche della spiccata abilità delinquenziale manifestata dal prevenuto e, in considerazione, della sua reprensibile personalità, negativamente stigmatizzata dai precedenti penali che ne costellano la vita anteatta. Si tratta di motivazione che vale a dare conto della mancata disapplicazione della recidiva. Il motivo di censura relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. In sede di impugnazione era stato solo enunciato, ma non anche sviluppato in alcun modo
Considerato che nel giudizio di legittimità, l’inarnmissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude, in la considerazione della mancata proposizione della querela, introdotta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Rv. 284155). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il Consigli -è estensore
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Il Pre !dente –