Inammissibilità del ricorso e calcolo della prescrizione penale
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli ostacoli principali nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Spesso, la mancanza di un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata rende vano il tentativo di difesa, portando a conseguenze economiche e procedurali rilevanti per l’imputato.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa dell’imputato aveva sollevato diverse doglianze, tra cui il difetto di motivazione e la violazione di legge in merito alla mancata disposizione di una perizia tecnica. Secondo la difesa, tale accertamento sarebbe stato fondamentale per la ricostruzione dei fatti.
Inoltre, il ricorrente metteva in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendole insufficienti a sostenere un giudizio di responsabilità penale. Infine, veniva invocata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contestando il calcolo dei tempi effettuato dai giudici di merito.
La mancata perizia e l’attendibilità testimoniale
La Suprema Corte ha chiarito che il vizio di motivazione sulla mancata perizia non sussiste se il giudice di merito ha fornito argomentazioni logiche e coerenti per giustificare il rigetto della richiesta. Nel caso di specie, il ricorso non ha operato un confronto critico con tali argomentazioni, limitandosi a riproporre le medesime istanze già respinte.
Per quanto riguarda l’attendibilità della persona offesa, i giudici hanno rilevato che la responsabilità dell’imputato non poggiava esclusivamente su tali dichiarazioni, ma era confermata da altri testimoni escussi durante il processo. Questo rende il rilievo difensivo inconferente ai fini della decisione finale.
Inammissibilità del ricorso e recidiva
Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra inammissibilità del ricorso e istituti come la recidiva e la prescrizione. La Cassazione ha confermato la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, elementi che incidono direttamente sul calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato.
L’impatto della recidiva sulla prescrizione
La tesi difensiva mirava a far rilevare l’estinzione del reato, ma la Corte ha evidenziato come la recidiva riconosciuta (e ritenuta equivalente alle attenuanti) produca effetti sull’allungamento dei termini prescrizionali. Di conseguenza, il reato non poteva considerarsi estinto al momento della decisione, rendendo infondato il motivo di ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non si confrontano con la struttura logica della sentenza impugnata, scatta inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha inoltre applicato l’art. 616 c.p.p., che impone la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza di una tecnica di redazione del ricorso che sia specifica e puntuale. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame dei motivi, ma consolida definitivamente la condanna precedente, aggravando la posizione del ricorrente con sanzioni pecuniarie accessorie. La corretta valutazione della recidiva e dei termini di prescrizione rimane un pilastro fondamentale per la tenuta della decisione giudiziaria.
Cosa determina l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono previsti dalla legge, sono manifestamente infondati o non contestano specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
In che modo la recidiva influenza la prescrizione del reato?
Il riconoscimento della recidiva può comportare un aumento dei termini di prescrizione ordinari, prolungando il tempo necessario affinché il reato si estingua per decorso del tempo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1756 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANIERI NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr .è. , :minati gli atti e il provvedimento impugNOME;
che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge sede di eg,itidrnità, e in particolare quanto al primo e al secondo motivo, perché il difetto di motivazione e la violazione di -tati in relazione alla mancata disposizione della perizia sollecitata dalla difesa ris oeni te dai portato delle argomentazioni spese sul tema dalla sentenza gravata ( dall’ultim capoverso di pagina 3) con le quali il ricorso manca di operare alcun preciso confronto critic guanto al primo motivo, nella parte in cui il difetto di motivazione viene riferito al adeniiibilità e ai rilievo probatorio da ascrivere alle dichiarazioni testiminiali della perché il rilievo è assolutamente inconferente risultando il giudizio di responsabi sulle d,chiarazioni degli altri testi escussi, non contraddette dai portato generico di persona offesa;
quanto al terzo motivo e al quarto motivo per la manifesta infondatezza dei relativi ri uisterza di ontoiogici o comunque specifici momenti di contradd ttorietà delle nese (in primo grado) nell’accordare le generiche e in appello nel confermare la i-ec:ciiva atNOME anche la diversità dei temi di valutazione, con conseguente inconsistenza de si difensiva diretta a far rilevare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione prop recida riconosciuta (e ritenuta equivalente alle generiche) e in ragione degli ef NOME ha prodotto nella specie rispetto al tempo necessario per la prescrizione stessa; <
riievato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.
P.Q.M.
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Così deciso il 19 dicembre 2022.