Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47053 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CASTEI SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE. APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Piacenza ed ha riqualificato il fa nei reati di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui agli ar e 635 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mer doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato perché il Collegio accede all’esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consen invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne propr conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quell una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitti mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dell risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Rilevato che, sebbene il ricorrente evidenzi che sia decorso il termine di prescrizione d ciascuno dei reati successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, COGNOME; Sez. LI, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.