Inammissibilità del ricorso e prescrizione: la guida completa
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un limite invalicabile per chi intende far valere la prescrizione del reato maturata dopo il secondo grado di giudizio. Quando un atto di impugnazione è affetto da vizi che ne impediscono l’esame nel merito, come la manifesta infondatezza dei motivi, la giurisprudenza è chiara: non si instaura un valido rapporto processuale e la sentenza impugnata passa in giudicato.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino straniero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I fatti, risalenti al 2015, erano stati già oggetto di valutazione da parte della Corte d’Appello territoriale, che aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Quest’ultimo ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, lamentando vizi di legittimità che, tuttavia, sono stati giudicati privi di ogni fondamento tecnico e giuridico.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come il termine di prescrizione non fosse ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello. La presenza di un periodo di sospensione di 350 giorni ha infatti esteso i termini massimi previsti dalla legge. La Corte ha ribadito che l’eventuale maturazione della prescrizione in una data successiva alla sentenza di secondo grado non può essere rilevata se il ricorso presentato è inammissibile.
Inammissibilità del ricorso: il principio di diritto
Il punto centrale della decisione risiede nel rapporto tra l’atto di impugnazione e il decorso del tempo. Se il ricorso è inammissibile, esso è giuridicamente inidoneo a impedire il passaggio in giudicato della sentenza di merito. Questo significa che la Cassazione non può prendere in considerazione eventi estintivi del reato, come la prescrizione, che si siano verificati dopo la decisione d’appello. Il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, mira a evitare che ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati possano essere utilizzati come strumento per guadagnare tempo e raggiungere la prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. Essendo un giudizio di legittimità, richiede motivi specifici e fondati. La manifesta infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente ha reso l’atto nullo ai fini della prosecuzione del processo. Poiché il calcolo dei termini prescrizionali, al netto delle sospensioni di legge, confermava che il reato era ancora perseguibile al momento della sentenza d’appello, l’inammissibilità ha cristallizzato tale situazione, impedendo ogni ulteriore beneficio temporale per l’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato l’istanza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa: un ricorso non adeguatamente strutturato non solo non ferma l’esecuzione della pena, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche e preclude definitivamente la possibilità di invocare la prescrizione maturata tardivamente.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce l’esame del merito e rende la sentenza impugnata definitiva, precludendo anche il rilievo di cause estintive del reato maturate successivamente.
La prescrizione può essere dichiarata se il ricorso è infondato?
No, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non può rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.
Quali sono i costi legati a un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una somma tra mille e tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49100 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Milano
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pe commessi il 10 gennaio 2015 è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati, decorrente il 10 luglio 2022, occorre aggiungere la sospensione per 350 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata ed è irrilevante che il termine sia decorso alla data odierna poiché l’inammissibilità del ricorso, e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del
reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Prg idente