Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione conferma la pena
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito frequente quando l’impugnazione non introduce elementi di novità o critiche specifiche alla logica della sentenza impugnata. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito i confini del sindacato di legittimità in merito alla determinazione della pena e alla valutazione della pericolosità sociale dell’imputato.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando un’eccessiva severità nella determinazione della sanzione e contestando l’applicazione di una misura di sicurezza. Tuttavia, l’analisi dei motivi di ricorso ha rivelato una natura puramente ripetitiva rispetto a quanto già dedotto e respinto nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già fornito risposte adeguate e giuridicamente corrette a tutte le censure sollevate. In particolare, la determinazione della pena è stata ritenuta coerente e ben motivata, considerando che il valore finale si attestava ben al di sotto della media edittale prevista per il reato contestato.
La valutazione della pericolosità sociale
Un punto centrale della decisione riguarda la misura di sicurezza. La Cassazione ha confermato che la valutazione della pericolosità dell’imputato non era frutto di arbitrio, ma l’esito di un ragionamento inferenziale logico e privo di contraddizioni. Quando il giudice di merito motiva puntualmente gli elementi che giustificano il timore di recidiva, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, limitandosi a verificarne la tenuta logica.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché si limitava a replicare profili di censura già vagliati. La Corte ha sottolineato che la pena applicata, essendo prossima al minimo edittale, non richiedeva un onere motivazionale eccessivo, risultando di per sé congrua. Inoltre, la misura di sicurezza è stata ritenuta legittima poiché basata su una valutazione della pericolosità sociale dell’imputato puntualmente argomentata e non manifestamente illogica.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La conferma della sentenza impugnata comporta, per il ricorrente, non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo provvedimento evidenzia la necessità di formulare motivi di ricorso che siano realmente specifici e capaci di scardinare la logica giuridica della sentenza di appello.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se ripropone motivi già esaminati e respinti dai giudici di merito con motivazioni logiche e corrette, senza offrire nuovi spunti di legittimità.
Come viene valutata la congruità della pena in Cassazione?
La Corte verifica che la motivazione del giudice di merito sia coerente, specialmente se la pena è vicina al minimo edittale e inferiore alla media prevista dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 763 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KUMBA( CAMERUN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; es3nninati gli atti e il provvedimento impugnato;
rltenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazi della pena (coerentemente motivata dai giudici del merito anche in consideraz :ilsoostamento dal minimo della pena, non così marcato e ben al di sotto della media sia in ordine alla misura di sicurezza applicata ( puntualmente argomentata al valutazionl inferenziali non manifestamente illogiche quanto alla pericolosità dell’imp giustifica);
evat9 che airinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cu ai, art. pan.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ii 4 novembre 2022.