Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli nel processo penale, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Un recente provvedimento ha chiarito che non è possibile sottoporre al giudice di legittimità questioni che non siano state preventivamente trattate nel grado di appello.
Il caso in esame
Un imputato, condannato per il reato di furto aggravato, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva riformato solo parzialmente la decisione di primo grado, intervenendo esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. La difesa ha tentato di sollevare nuove criticità in Cassazione, ma la Corte ha rilevato un vizio procedurale insuperabile.
Inammissibilità del ricorso per motivi nuovi
La Suprema Corte ha evidenziato che l’unico motivo di ricorso presentato era inammissibile. Dalla sintesi dei motivi di appello, infatti, non risultava che il ricorrente avesse formulato doglianze in ordine al tema specifico dedotto nel ricorso per cassazione. Questo principio garantisce che la Cassazione operi come giudice di legittimità su quanto già discusso e non come un terzo grado di merito dove introdurre nuove linee difensive.
Le conseguenze pecuniarie
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta sanzioni economiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dalla normativa vigente per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché le questioni sollevate non erano state oggetto di dibattito nel precedente grado di giudizio. Il sistema processuale penale impedisce di dedurre in Cassazione motivi che non siano stati già sottoposti al vaglio della Corte d’Appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Nel caso di specie, la mancata corrispondenza tra i motivi di appello e quelli di cassazione ha reso l’impugnazione priva dei requisiti necessari per l’esame nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce l’importanza di una strategia difensiva coerente e completa sin dai gradi di merito. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude la possibilità di una revisione della sentenza, ma aggrava la posizione economica del condannato attraverso sanzioni pecuniarie accessorie. Per evitare tali esiti, è fondamentale che ogni eccezione o doglianza venga puntualmente inserita nell’atto di appello, garantendo così la possibilità di un eventuale successivo scrutinio da parte della Suprema Corte.
Cosa succede se presento motivi nuovi in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può giudicare questioni che non siano state preventivamente sottoposte ai giudici di appello.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare la pena in Cassazione?
Sì, ma solo se il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di specifica contestazione nei precedenti gradi di giudizio o se vi sono errori di diritto nel calcolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41112 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41112 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato limitatamente al trattamento sanzioNOMErio – la pronuncia con la quale il Tribunale di Fer aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di furto aggravato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che l’unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che non risulta dall’incontes sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorr avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023